Le linee guida del processo tributario telematico

La Redazione
16 Maggio 2016

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato la Circolare n. 2/2016 che detta le linee guida del PTT, il nuovo processo tributario telematico, indicando le modalità di accesso e utilizzo del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria.

Un manuale di 52 pagine che detta le linee guida del nuovo processo tributario telematico, già attivo in Toscana e Umbria dallo scorso 1° dicembre. È questo il contenuto della Circolare 2/DF pubblicata lo scorso 11 maggio dal Dipartimento delle Finanze per fornire indicazioni sulle modalità di accesso e utilizzo del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT) che consente alle parti del nuovo processo telematico, previa registrazione, di utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la notifica dei ricorsi e degli appelli e di effettuare il successivo deposito in via telematica nella Commissione tributaria competente utilizzando l'apposito applicativo PTT.

Come illustrato nella Circolare in commento, infatti, ad oggi (ove è attivo il processo telematico), “una volta notificato il ricorso/appello alla controparte tramite la PEC, il ricorrente/appellante ha l'obbligo di depositare tale atto ed i relativi allegati per via telematica, ricevendo online il numero di iscrizione a ruolo della controversia”. La medesima procedura informatica è utilizzabile anche per il deposito di atti per i quali non è prevista la notifica (come le controdeduzioni e altri atti processuali). Tutti gli atti depositati dalle parti e quelli redatti d'ufficio formano il fascicolo processuale informatico, liberamente consultabile dalle parti costituite telematicamente e dai giudici investiti della controversia.

In questa prima fase attuativa del processo tributario telematico, è evidenziato nella Circolare, “vige il principio della facoltatività di tale scelta e della graduale estensione sul territorio nazionale delle nuove modalità di deposito degli atti processuali”. Ciò significa che ogni parte può scegliere di notificare e depositare gli atti processuali con le modalità tradizionali, ovvero con quelle telematiche presso le Commissioni tributarie ove risultino attivate tali modalità. E non solo, la scelta di una parte non vincola l'altra: la parte resistente, indipendentemente dalla scelta operata dal ricorrente, può avvalersi delle modalità telematiche di deposito delle controdeduzioni e dei relativi documenti allegati. “Ne deriva che anche in presenza di ricorsi/appelli notificati e depositati con modalità tradizionali (ufficiale giudiziario, a mezzo posta ovvero a sportello) - chiarisce la Circolare n. 2/DF - la parte resistente potrà scegliere di avvalersi del deposito telematico degli atti processuali, senza precludere la validità del deposito”.

Il documento di prassi, inoltre, elenca i canali dove ricevere assistenza e informazioni sul processo telematico, e precisamente il numero verde 800 051 052 e il pulsante “Assistenza Online” presente sulla home page del portale della giustizia tributaria.

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