Pagamento di fatture in formato cartaceo ancora possibile?

17 Settembre 2014

La risposta dell'INPS - contenuta nel Messaggio n. 7022/2014 - è positiva, seppur circoscritta a specifiche ipotesi. Nonostante la piena operatività del nuovo Regolamento in materia di fattura elettronica, in caso di fatture cartacee emesse con data anteriore al 6/6/2014 non ancora pagate al 6/9/2014, le P.A. possono dar corso al pagamento delle stesse.

Dopo i messaggi n. 2834 del 25 febbraio 2014, n. 3867 del 4 aprile 2014, n. 5167 del 5 giugno 2014 e la circolare n. 66 del 28 maggio 2014, è sempre dibattuta l'applicazione del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, da applicarsi alle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 214, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Dal 6 settembre non è ammesso alcun pagamento “cartaceo”

L'INPS, in ossequio alle disposizioni del D.M. n. 55/2013, a decorrere dal 6 giugno 2014, può ricevere esclusivamente fatture trasmesse in formato elettronico, per il tramite del Sistema di interscambio (SdI) e dallo scorso 6 settembre non può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in modalità elettronica. Tali disposizioni si applicano anche al c.d. "ciclo attivo", ossia per quanto concerne l'emissione di fatture da parte dell'INPS verso Ministeri, Agenzie fiscali ed altri Enti pubblici.

Casistiche particolari

Il messaggio INPS in argomento (n. 7022 del 15 settembre 2014), fornisce indicazioni riguardanti casistiche particolari che potrebbero prospettarsi per motivi connessi ai processi amministrativi. Per la loro risoluzione, l'Istituto richiama la Circolare n. 1 del 31 marzo 2014, a firma congiunta di MEF e Presidenza del Consiglio dei Ministri. Laddove una fattura cartacea emessa con data anteriore al 6/6/2014 non fosse stata ancora pagata successivamente al 6/9/2014, il documento di prassi risolve la questione consentendo alle Pubbliche Amministrazioni di dar corso al pagamento della medesima, così da evitare un ulteriore prolungamento dell'iter amministrativo che potrebbe tradursi in un aggravio di costi sia per il fornitore che per l'Amministrazione. Inoltre, l'emissione di una seconda fattura in formato elettronico, in sostituzione di quella cartacea, validamente emessa, non è permessa dalla normativa vigente in materia di IVA.

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