No al monitoraggio di mail e navigazione internet da parte delle aziende: lo ha stabilito il Garante Privacy

La Redazione
16 Settembre 2016

Il Garante per la protezione dei dati personali ha dichiarato illecito il trattamento dei dati personali dei dipendenti di un Ateneo, in quanto le verifiche indiscriminate sulla posta elettronica e sulla navigazione web del personale sono in contrasto con il Codice della privacy e con lo Statuto dei lavoratori.

Attività di controllo illecite. «Verifiche indiscriminate sulla posta elettronica e sulla navigazione web del personale sono in contrasto con il Codice della privacy e con lo Statuto dei lavoratori». Lo ha stabilito il Garante Privacy che ha dichiarato illecito il trattamento dei dati personali dei dipendenti di un'università. La vicenda era sorta proprio a seguito di una denuncia presentata dal personale tecnico-amministrativo e docente che lamentava «la violazione della propria privacy e il controllo a distanza posto in essere dall'Ateneo». Ma nel corso dell'istruttoria l'amministrazione ha respinto ogni accusa sostenendo che le attività di controllo delle comunicazioni elettroniche erano saltuarie e attive solo in caso di «rilevamento di software maligno e di violazioni del diritto d'autore o di indagini della magistratura».

I software applicativi. Al contrario, invece, l'istruttoria del Garante ha evidenziato che l'università consentiva il monitoraggio indiscriminato degli accessi degli utenti alla rete e alle e-mail. I dati raccolti, inoltre, erano riconducibili ai singoli utenti, grazie al tracciamento degli indirizzi Ip (indirizzo internet) e dei Mac Address (identificativo hardware) di pc assegnati ai dipendenti. L'Ateneo non aveva fornito neppure un'idonea informativa privacy in merito.
Posta elettronica, internet e software applicativi non possono essere considerati strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa. L'Ateneo ha dunque posto in essere la violazione dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori – anche nella nuova versione modificata dal cosiddetto “Jobs Act” – che, in caso di controllo a distanza, prevede l'adozione di specifiche garanzie per il lavoratore.
Il Garante ha dunque vietato all'università l'ulteriore utilizzo dei dati personali, imponendone la conservazione per l'eventuale acquisizione da parte della magistratura.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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