Giurisdizione amministrativa
Sussiste la giurisdizione amministrativa nelle controversie sul depennamento, per mancanza del titolo di studio richiesto nel bando di concorso, dalle graduatorie di merito relative alle classi di concorso per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento del personale della scuola: ciò accade tutte le volte in cui l'utilità materiale (nel caso specifico i posti di insegnamento nelle classi di concorso A024, A025 e A028) cui si aspira può essere conseguita non con la mera sospensione degli effetti pregiudizievoli che il provvedimento amministrativo produce sul rapporto giuridico (che è il solo ambito riconoscibile al potere di disapplicazione del giudice ordinario), ma soltanto con l'esercizio in senso favorevole del potere amministrativo, risultato ottenibile solo all'esito del controllo del giudice amministrativo (che ha il potere di annullare il provvedimento illegittimo costringendo l'amministrazione ad esercitare nuovamente il potere amministrativo satisfattivo dell'interesse pretensivo).
Annullamento in autotutela dell'abilitazione all'insegnamento di insegnante e giudice ordinario
Nel caso di annullamento in autotutela dell'abilitazione all'insegnamento di insegnante che, pur vincitore della sessione di esami riservata per l'abilitazione, non possedeva al momento della domanda i titoli per partecipare al concorso, il giudice ordinario può, in sede cautelare, confermare l'iscrizione a pieno titolo nelle graduatorie per l'insegnamento, tenuto conto della distanza temporale (nella specie, 7 anni) intercorsa tra presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi abilitanti e l'accertamento del difetto dei requisiti di partecipazione, nonché dell'intervenuto conseguimento del diploma di studio e degli anni di servizio nel frattempo comunque prestati alle dipendenze dell'amministrazione scolastica: sul piano processuale, il provvedimento cautelare di iscrizione a pieno titolo nelle graduatorie - confermato in sede cautelare - è destinato a perdere efficacia, nel caso in cui, ai sensi dell'art. 669 novies, comma 3, c.p.c., con sentenza, anche non passata in giudicato, sia dichiarato inesistente il diritto a tutela del quale era stato concesso; nel caso in cui, invece, sia proposto d'ufficio il regolamento di giurisdizione, il provvedimento cautelare continua a produrre i suoi effetti fino a che la causa non venga riassunta, entro i termini stabiliti dalla legge, dinanzi al giudice ad quem indicato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.