Il licenziamento intimato durante il periodo di puerperio è nullo
17 Gennaio 2017
La Corte di Appello dichiarava illegittimo il licenziamento di una lavoratrice e condannava il datore di lavoro alla sua riassunzione o, in mancanza, al risarcimento del danno commisurato in cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Avverso tale sentenza la lavoratrice propone ricorso per Cassazione, lamentando la mancata considerazione, da parte del giudice di Appello, del fatto che si trovasse nel regime di puerperio al momento del licenziamento e che la domanda di risarcimento del danno doveva essere effettuata nella misura della retribuzione globale di fatto e non, quindi, delle 5 mensilità.
La Cassazione accoglie il ricorso: la Corte d'Appello, infatti, omettendo di rilevare il periodo di puerperio, ha erroneamente applicato l'art. 8 della Legge n. 604/1966, anziché il D.Lgs. n. 151/2001, art. 54 in cui si prevede la nullità del licenziamento e, quindi, il rapporto come mai interrotto ed ancora giuridicamente pendente; di conseguenza, il diritto alla retribuzione spetta alla lavoratrice dal giorno del licenziamento fino al giorno dell'effettiva riammissione in servizio. |