Chiarimenti sui dispositivi di ancoraggio contro le cadute dall’alto
17 Febbraio 2015
A seguito delle richieste di chiarimento in merito all'utilizzo, durante l'esecuzione dei lavori in quota, dei dispositivi di ancoraggio a cui vengono collegati i sottosistemi per la protezione contro le cadute dall'altro, il Ministero del Lavoro ha emanato la Circolare n. 3/2015 di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito l'INAIL.
Dispositivi di ancoraggio installati non permanentemente nelle opere di costruzione Il MinLav precisa che i dispositivi di ancoraggio installati non permanentemente nelle opere di costruzione ed aventi la funzione di salvaguardare il lavoratore da rischi per la salute e la sicurezza sono considerati DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) e sono caratterizzati dal fatto che “seguono” il lavoratore: sono portati, messi in opera e rimossi al termine del lavoro dal lavoratore stesso.
Dispositivi di ancoraggio installati permanentemente nelle opere di costruzione Al contrario, i dispositivi di ancoraggio installati permanentemente nelle opere di costruzione, caratterizzati dall'essere fissi e non trasportabili, non rientrano nel campo di applicazione del D.lgs. n. 475/1992 e, quindi, non devono riportare la marcatura CE come DPI. Sono tali tutti i dispositivi o sistemi che non seguono il lavoratore alla fine del lavoro, ma restano fissati alla struttura, ancorché alcuni componenti del dispositivo/sistema siano “rimovibili” perché, ad esempio, avviati ad un supporto. Il Ministero chiarisce che i dispositivi installati permanentemente sono da considerare prodotti da costruzione ai quali non è applicabile il Regolamento UE n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione. |