Inosservanza degli obblighi di protezione per la tutela dei lavoratori
17 Febbraio 2016
Le finalità di tutela della sicurezza del lavoro, in considerazione delle quali si richiede che determinati lavori siano eseguiti sotto la direzione o la sovraintendenza di dirigenti o preposti, sono soddisfatte solo quando un soggetto, dotato dei necessari requisiti per lo svolgimento dell'incarico, sia espressamente investito di un siffatto ruolo e della conseguente responsabilità, non essendo sufficiente l'aver affidato alla prudente discrezione di operai, sia pure esperti, l'applicazione di cautele e provvidenze prescritte a tutela degli stessi operai ed essendo, a maggior ragione, escluso che detto incarico possa essere attribuito al medesimo lavoratore direttamente impegnato - tanto più se da solo - nelle operazioni della cui sicurezza si tratta. (Nella specie, il Tribunale ha dichiarato l'inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi di protezione previsti a tutela dei lavoratori, esposti continuativamente a sostanze cancerogene senza i necessari presidi strumentali). |