Le modifiche al testo del decreto delegato in materia di ammortizzatori sociali
17 Marzo 2015
Abstract
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015 il D.lgs. 4 marzo 2015 n. 22 con il quale il Governo ha dato attuazione alla delega contenuta nella legge 10 dicembre 2014, n. 183 in materia di disoccupazione involontaria. Il testo definitivo del decreto delegato reca alcune modifiche rispetto a quello approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 24 dicembre 2014. Si tratta, in concreto, di aggiustamenti in corso d'opera che incidono in maniera più o meno sostanziale sulla disciplina di alcune prestazioni economiche e che determinano un ulteriore risparmio di spesa a favore della finanza pubblica. Con lo stesso decreto legislativo si è modificata la regolamentazione dei contratti di ricollocazione istituiti dall'art. 1 comma 215 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. Legge di Stabilità 2014).Per quanto attiene alla NASpI, (leggi anche il Focus dell'Autore) le modifiche principali, apportate nel testo normativo pubblicato, riguardano il sistema ed i criteri di calcolo della prestazione e la valutazione della contribuzione figurativa correlata alla stessa provvidenza. La prima correzione è stata inserita in merito ai requisiti necessari per il riconoscimento della prestazione. Nel testo definitivo, si è previsto che l'indennità in argomento può essere riconosciuta ai lavoratori involontariamente disoccupati che, tra l'altro, possano far valere come minimo trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi antecedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. Sul punto è da riferire che, nella precedente formulazione del decreto, il numero delle giornate rilevanti nell'ultimo anno precedente alla cessazione del rapporto era pari a diciotto e non a trenta giornate lavorative per come stabilito nel testo definitivo. Ulteriore modifica apportata riguarda l'individuazione della retribuzione di riferimento sulla base della quale provvedere al calcolo della prestazione. Nella prima stesura del decreto delegato, si era disposto che nella retribuzione base dovevano essere ricompresi, anche, "gli elementi continuativi e non continuativi e le retribuzioni aggiuntive". Il detto riferimento è stato eliminato nel testo definitivo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. La descritta eliminazione può non essere di poco conto. L'esclusione, infatti, delle provvidenze corrisposte in costanza di rapporto di lavoro che rimangono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali (recte, contributivi) comporta, non solo una correlata diminuzione dell'ammontare della prestazione di disoccupazione, ma anche una riduzione del valore della contribuzione figurativa corrispondente e la conseguenziale riduzione del montante individuale sul quale calcolare la futura pensione con il sistema contributivo. Altro "ritocco" riguarda la riduzione percentuale (nella misura del tre per cento) della NASpI. Originariamente detta riduzione doveva essere applicata dal quinto mese di fruizione per l'anno 2015 e dal quarto per le prestazioni originate da eventi che si sarebbero verificati dal 1° gennaio 2016. La regolamentazione contenuta nel testo pubblicato ha disposto la diminuzione in argomento, senza più alcuna distinzione temporale, dal quarto mese di godimento della prestazione. Ulteriore correzione riguarda gli elementi di condizionalità per il pagamento della prestazione. È stato eliminato quello riguardante la permanenza dello stato di disoccupazione. Questa eliminazione non significa che la perdita dello stato di disoccupazione non incide sul pagamento della prestazione. L'instaurazione di un nuovo rapporto lavorativo, infatti, sia esso subordinato o autonomo, determinerà sempre la sospensione o la decadenza dalla prestazione a seconda della durata del nuovo rapporto e del reddito che da esso il lavoratore trae per come disciplinato dalle disposizioni che si occupano della compatibilità tra NASpI e nuova attività lavorativa. L'art. 8 del D.lgs. 22/2015 ha definitivamente istituzionalizzato l'incentivo all'autoimprenditorialità inserito, in via provvisoria, nella riforma Fornero e per il quale il fruitore della prestazione, nel caso in cui inizi una nuova attività di lavoro autonomo o aderisca ad una cooperativa di lavoro può chiedere la liquidazione anticipata della NASpI non ancora corrisposta per il periodo residuo di durata della provvidenza. La regolamentazione contenuta nel testo definitivo è stata ritoccata con riferimento ai lavoratori che instaurano un nuovo rapporto di lavoro con una società cooperativa di lavoro. In questi casi, infatti, mentre prima si era previsto che la somma corrispondente all'incentivo doveva essere versata alla cooperativa cui il lavoratore aveva aderito, il testo definitivo del decreto ha disposto che detta somma vada corrisposta al lavoratore che sottoscrive la quota sociale. Inoltre, lo stesso soggetto (al contrario di quanto avviene nel caso di instaurazione di un normale nuovo rapporto di lavoro subordinato) non è tenuto alla restituzione di quanto percepito a titolo di incentivo nel caso in cui la nuova attività lavorativa subordinata venga instaurata con la cooperativa di cui ha sottoscritto la quota sociale. L'art. 9 del decreto delegato di cui ci stiamo occupando disciplina le ipotesi di compatibilità della NASpI con il rapporto di lavoro subordinato. In merito, le novità contenute nel testo definitivo riguardano la contribuzione versata per l'attività lavorativa in caso di concomitante fruizione della prestazione. In siffatte ipotesi, si è disposto che la contribuzione versata in relazione all'attività di lavoro subordinato non da luogo ad accrediti per il lavoro svolto, ma va riversata integralmente nella Gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti di cui all'art. 24 della legge 88/89. Per lo stesso periodo, ovviamente, il lavoratore si vedrà accreditata la contribuzione figurativa correlata alla NASpI. Per quanto riguarda la compatibilità tra la NASpI ed il lavoro autonomo l'unica modifica apportata riguarda il termine di comunicazione della autodichiarazione concernente il reddito dichiarato per le ipotesi in cui non vi sia obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini fiscali. La detta autodichiarazione deve essere comunicata all'INPS entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello nel quale il reddito si è percepito. L'inottemperanza a detto incombente comporta l'obbligo di restituire l'intera somma percepita a titolo di NASpI per il periodo successivo all'inizio della nuova attività. L'ultimo intervento modificativo in materia di NASpI ha riguardato l'eliminazione, dalle ipotesi di decadenza, del motivo concernente la violazione delle regole riguardanti i motivi di sospensione o decadenza posti come condizioni per il pagamento della prestazione. La descritta eliminazione non incide sulla disciplina generale in quanto le conseguenze per la violazione delle regole di condizionalità sono disciplinate dalla norma (art. 7) che si occupa di tali eventi. Anche in materia di DIS-COLL il testo definitivo del decreto delegato risulta modificato rispetto alla prima stesura. La prima differenza riguarda l'abbattimento percentuale della prestazione. Originariamente si era previsto che la prestazione doveva essere ridotta del tre per cento a partire dal primo giorno del quinto mese di fruizione. Nel testo definitivo tale riduzione è stata anticipata al quarto mese. Ulteriore modifica è stata disposta in merito alla eventuale nuova occupazione del titolare della prestazione. Al riguardo, si è espunta dal testo la previsione secondo la quale, in caso di sospensione della prestazione, la contribuzione versata per il lavoro subordinato può essere fatta valere ai fini del raggiungimento del requisito per la NASpI. Si ritiene, tuttavia, che la descritta eliminazione non sia rilevante. La contribuzione relativa ad un rapporto di lavoro subordinato, infatti, potrà sempre essere usata, in applicazione della regola generale, ai fini del diritto alla prestazione previdenziale da ultimo indicata. Per quanto riguarda fruizione della DIS-COLL in concomitanza con una nuova attività di lavoro autonomo, è stato previsto, sempre nel testo definitivo del decreto delegato, che, al pari di quanto avviene per la NASpI, la mancata comunicazione del reddito che si prevede di percepire determina la decadenza dalla prestazione con effetto dalla data di inizio della nuova attività lavorativa. Il termine per la comunicazione all'INPS dei redditi riguardanti i lavoratori autonomi che fruiscono della DIS-COLL esentati dall'obbligo di dichiarazione fiscale, è stato fissato, anche per la prestazione di cui stiamo discutendo, al 31 marzo dell'anno successivo. Estremamente limitati sono stati gli interventi di modifica in materia di ASDI (leggi anche il focus dell'Autore). Riguardo a questa prestazione, infatti, il testo definitivo si è limitato a specificare la portata del limite massimo dell'importo della prestazione e il potere di regolamentazione delegato all'emanando Decreto Ministeriale in merito ai limiti di cumulabilità della stessa ASDI con i redditi da lavoro conseguiti nel periodo di fruizione della provvidenza. Per quanto riguarda la specificazione da ultimo riportata, occorre riferire che, nel testo definitivo, si è attribuito all'Autorità Amministrativa il potere di stabilire, oltre ai valori massimi di reddito che consentono il contemporaneo pagamento dell'Assegno, anche i "criteri" in base ai quali sarà possibile corrispondere l'ASDI in concomitanza allo svolgimento di attività lavorativa. In merito, invece, all'importo massimo della prestazione, il testo definitivo si è preoccupato di fugare i possibili dubbi che potevano sorgere dall'interpretazione del testo originario. In quest'ultimo, infatti, si affermava che l'indennità doveva essere pari al 75% dell'ultimo trattamento percepito ai fini della NASpI, se non superiore alla misura dell'assegno sociale. La correlazione sembrava essere stata effettuata tra la NASpI e l'assegno sociale.
Il contratto di ricollocazione
Una assoluta novità è costituita dall'inserimento nel D.lgs. n. 22/2015 dell'art. 17 con il quale si è provveduto a disciplinare il c.d. contratto di ricollocazione, strumento, questo, di politica attiva del lavoro. Tale istituto, era stato creato dall'art. 1 comma 215 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. Legge di Stabilità 2014). Detta norma ha istituito presso il Ministero del Lavoro il Fondo per le politiche attive del lavoro (FPA) destinato a promuovere ed agevolare la ricollocazione dei fruitori di ammortizzatori sociali anche in regime di deroga e dei lavoratori in stato di disoccupazione finanziandolo con una somma iniziale pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. L'indicato importo è stato aumentato per l'anno 2015 di ulteriori 32 milioni di euro dall'art. 17 del decreto delegato in discussione. I progetti finanziabili avrebbero dovuto essere identificati con un successivo decreto non regolamentare del Ministero del Lavoro sentita la c.d. Conferenza Stato-Regioni e tra essi veniva ricompresa anche "la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione". Una prima realizzazione si è attuata con il Decreto del Ministero del Lavoro del 14 novembre 2014. L'art. 2 di detto Decreto ha specificato che tra le iniziative attuabili deve essere compresa anche la "a) sperimentazione del contratto di ricollocazione". L'art. 17 del D.lgs. n. 22/2015, si inserisce nella disciplina del detto istituto mandando alle Regioni (Enti, questi, cui è esclusivamente demandata l'attuazione del mezzo di tutela) di attuare e finanziare il contratto di ricollocazione nel rispetto dei principi contenuti nel decreto delegato. Il contratto di ricollocazione si sostanzia in un accordo, che può essere stipulato dai servizi per il lavoro pubblici o dai soggetti privati accreditati, diretto a fornire ai disoccupati che ne facciano richiesta una assistenza intensiva nella ricerca del lavoro. Il soggetto che richiede la stipula del contratto di ricollocazione deve preventivamente essere sottoposto ad una procedura di definizione del suo profilo di occupabilità che darà come risultato il riconoscimento a suo favore di una somma di denaro denominata "dote individuale di ricollocazione" spendibile presso i servizi accreditati e che potrà essere incassata dal soggetto accreditato solo a risultato occupazionale avvenuto. Secondo quanto dispone il comma 6 del citato art. 17 del decreto delegato, il lavoratore in cerca di occupazione decade dalla dote individuale se non partecipa alle iniziative formative disposte dai servizi o dai soggetti accreditati stipulanti ovvero rifiuti, senza giustificato motivo, una congrua offerta di lavoro pervenuta in seguito all'attività di accompagnamento attivo alla ricerca della nuova occupazione. L'ultimo inciso del citato comma 6 ha previsto, infine, che il soggetto decade, altresì, in caso di perdita dello stato di disoccupazione. Il riferimento riguarda, ovviamente, eventi che esulano dall'esecuzione del contratto di ricollocazione. Una novità, rispetto alla precedente regolamentazione, riguarda i soggetti che possono accedere al contratto di ricollocazione. La nuova disciplina li individua esclusivamente nei lavoratori in stato di disoccupazione. Rimangono, quindi, esclusi i fruitori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, precedentemente ricompresi tra i soggetti possibili beneficiari. L'indicata esclusione appare coerente con il nuovo sistema delineato con il decreto delegato di cui ci stiamo occupando. In effetti, per i lavoratori che percepiscono una prestazione previdenziale di disoccupazione, è previsto uno specifico intervento in materia di politica attiva da realizzarsi attraverso i programmi di formazione e riqualificazione professionale individuati per ciascuna delle provvidenze riconosciute in seguito alla perdita del posto di lavoro. Ritenere applicabile anche ai fruitori degli ammortizzatori sociali il contratto di ricollocazione avrebbe determinato una inutile ed inattuabile duplicazione del sostegno alla formazione ed alla riqualificazione lavorativa.
In conclusione
Dunque il decreto legislativo tra le altre disposizione, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, interviene per quanto riguarda la NASpI, sul sistema ed i criteri di calcolo della prestazione e la valutazione della contribuzione figurativa correlata alla stessa provvidenza. In materia di DIS-COLL, circa la fruizione in concomitanza con una nuova attività di lavoro autonomo, prevede, che, al pari di quanto avviene per la NASpI, la mancata comunicazione del reddito che si ipotizza di percepire determina la decadenza dalla prestazione con effetto dalla data di inizio della nuova attività lavorativa. Rilevante la novità, rispetto alla precedente regolamentazione, che riguarda i soggetti che possono accedere al contratto di ricollocazione: esclusivamente individuati nei lavoratori in stato di disoccupazione. Sono esclusi i fruitori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, precedentemente ricompresi tra i soggetti possibili beneficiari. |