Abusivo ricorso al contratto a termine nella P.A. e risarcimento del danno

La Redazione
17 Marzo 2016

Le Sezione Unite, con sentenza n. 5072 depositata il 15 marzo 2016, hanno fornito importanti chiarimenti in tema di risarcimento del danno nel caso di abusivo ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione.

Cass. civ., sez. un., 15 marzo 2016, n. 5072

La questione giuridica sottoposta all'esame delle Sezioni Unite trae origine dalla reiterazione di contratti a tempo determinato in una Pubblica Amministrazione.

Il lavoratore pubblico ricorreva affinché fosse accertata l'illegittimità del termine apposto al contratto, con conseguente conversione del rapporto a tempo indeterminato, e per ottenere la condanna del datore di lavoro al versamento di un'indennità non inferiore a 15 mensilità della retribuzione globale di fatto e del risarcimento del danno non inferiore a 5 mensilità.

Ritenuta di particolare importanza la questione di massima sulla definizione, portata applicativa e parametrazione del danno risarcibile ex art. 36, D.Lgs. n. 165/2001 e rilevando il contrasto giurisprudenziale circa i criteri di liquidazione da adottare, il ricorso viene assegnato alle SS.UU. che hanno pronunciato il seguente principio di diritto:

“Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall'art. 36, comma 5, D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n. 183, e quindi nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8, legge 15 luglio 1966, n. 604”.

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