Versamento del TFR a carico del Fondo: è un diritto di credito del lavoratore alla prestazione previdenziale

La Redazione
17 Marzo 2016

Il diritto del lavoratore di ottenere dall' INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del T.F.R. a carico dello speciale fondo di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ...

Il diritto del lavoratore di ottenere dall'INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del T.F.R. a carico dello speciale fondo di cui all'art. 2 legge 29 maggio 1982, n. 297, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale): tale diritto si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva); pertanto, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all'INPS e, dunque, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia.

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