Professionisti-dipendenti, iscrizione ad albi e tutela previdenziale
17 Marzo 2017
L'iscrizione alla Gestione separata ha carattere residuale, essendo obbligatoria solo per i lavoratori autonomi che esercitano una professione per la quale non sia obbligatoria l'iscrizione ad appositi albi, ovvero per coloro che, pur iscritti, svolgano un'attività non soggetta a versamento contributivo agli enti di previdenza per i liberi professionisti. (Nella specie, rilevato che i professionisti-dipendenti sono esonerati dall'obbligo di iscrizione all'INARCASSA e, quindi, dal versamento del contributo soggettivo previsto dall'art. 9 della legge 6/1981, dovendo tuttavia sempre corrispondere quello integrativo calcolato sul fatturato della propria attività, la Corte ha accolto l'appello secondo cui, ai fini della esclusione dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata, non è sufficiente il versamento all'INARCASSA del solo contributo integrativo, di cui va esclusa, a differenza di quello soggettivo, la natura previdenziale, risultando irrilevante ai fini delle prestazioni pensionistiche).
L'ingegnere iscritto all'Albo, ma non iscritto all'INARCASSA in quanto iscritto al fondo pensioni lavoratori dipendenti, in ragione dell'attività lavorativa subordinata contestualmente svolta (l'art. 7, comma 2, dello Statuto dell'INARCASSA preclude l'iscrizione per gli architetti ed ingegneri che, in ragione del lavoro subordinato svolto, siano iscritti ad altro ente previdenziale), deve ritenersi tenuto all'iscrizione anche alla Gestione separata INPS per lo svolgimento dell'attività libero-professionale, la quale gli garantisce una copertura previdenziale per detta attività che altrimenti non avrebbe. |