Contratto a progetto e recesso ante tempus

La Redazione
19 Maggio 2017

Un contratto non può ritenersi adempiuto in forza di un comportamento posto in essere prima della sua conclusione, a nulla rilevando, a tal fine, le “capacità commerciali e di vendita” che si assume sarebbero state “ampiamente valutate dalla resistente già nel periodo antecedente l'instaurazione del rapporto contrattuale” al punto da indurlo a rassegnare ...

Un contratto non può ritenersi adempiuto in forza di un comportamento posto in essere prima della sua conclusione, a nulla rilevando, a tal fine, le “capacità commerciali e di vendita” che si assume sarebbero state “ampiamente valutate dalla resistente già nel periodo antecedente l'instaurazione del rapporto contrattuale” al punto da indurlo a rassegnare le dimissioni dal precedente rapporto di lavoro così come è evidente che un recesso ante tempus ampiamente motivato e provato non può essere superato con riferimento ad una successiva trattativa tra gli stessi soggetti volta alla stipula di un contratto di procacciamento di affari che, invero, evidenzia la limitata fiducia della committente disposta, con tal tipo di contratto, a riconoscere un compenso solo in base a risultati effettivamente conseguiti.

Nel giudizio di appello la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado, senza espressamente censurare - con motivo di gravame - le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta, ovvero dolersi della omessa pronuncia al riguardo.

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