Superminimo individuale
20 Luglio 2015
Il superminimo individuale può essere assorbito da eventuali aumenti dei minimi contrattuali o da quelli periodici di anzianità?
Il superminimo individuale (o aumento di merito o anche aumento ad personam) è un compenso che viene concordato tra datore di lavoro e lavoratore e che si aggiunge al trattamento minimo contrattuale. Per quanto riguarda la possibilità di effettuare assorbimenti del superminimo individuale occorre verificare, caso per caso, il contenuto dell'accordo intervenuto in materia, ritenendosi generalmente – e salvo quanto in contrario desumibile dalla concorde volontà delle parti – che i superminimi individuali: - possono essere assorbiti da successivi aumenti dei minimi contrattuali fino a concorrenza dell'importo complessivamente spettante in precedenza al lavoratore; - possono essere assorbiti dalla differenza tra i minimi in caso di passaggio di livello del lavoratore, sempre nei limiti della ricordata garanzia; - non possono essere assorbiti dagli aumenti periodici di anzianità o dai compensi aggiuntivi fondati su un titolo proprio di erogazione (Cass. 12 novembre 2004, n. 21555). Al fine di escludere l'assorbibilità del superminimo, è onere del lavoratore dimostrare che le parti abbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e sia quindi sorretto da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull'onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore (Cass. 9 luglio 2004, n. 12788). |