Licenziamenti collettivi successivi

17 Luglio 2017

C'è un tempo minimo che deve intercorrere tra l'avvio di una procedura di mobilità ed un'altra per la medesima causa (riduzione commessa e, conseguentemente, di fatturato) da parte della medesima azienda?

C'è un tempo minimo che deve intercorrere tra l'avvio di una procedura di mobilità ed un'altra per la medesima causa (riduzione commessa e, conseguentemente, di fatturato) da parte della medesima azienda?

Ai sensi dell'art. 4 co. 3 L. n. 223/1991, il datore, nella comunicazione con la quale dà notizia, alle rappresentanze sindacali aziendali e alle rispettive associazioni di categoria, della propria volontà di procedere ad un licenziamento collettivo, deve specificare non soltanto i motivi che ne costituiscono il fondamento giustificativo, ma anche il numero dei lavoratori dipendenti in esubero nonché la loro collocazione aziendale ed i profili professionali del personale eccedente, con indicazione dei termini entro i quali verrà attuato il programma di riduzione. L'applicazione della legge suddetta richiede che vengano effettuati un numero di licenziamenti non inferiore a 5 nell'arco di 120 giorni, ex art. 24 della stessa legge. Considerati, quindi, tali elementi, sarà necessario che l'esubero successivo al 120° giorno, determinato dalla medesima causa, non fosse prevedibile nel momento in cui è stata avviata per la prima volta la procedura con la necessaria comunicazione. Diversamente nel caso in cui, invece, siano sopravvenute ulteriori ragioni, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro.

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