Parità di trattamento economico normativo
19 Settembre 2014
Si desidera sapere se esiste, nel nostro ordinamento giuridico, il principio della parità di trattamento normativo ed economico dei lavoratori subordinati, cioè se, a parità di mansioni svolte, dal datore di lavoro debba essere riconosciuto lo stesso inquadramento e debba essere corrisposta la medesima retribuzione ai lavoratori interessati.
Secondo la giurisprudenza (Cass. 19 luglio 2007, n. 16015) non esiste nel nostro ordinamento privatistico un principio che imponga al datore di lavoro di garantire parità di inquadramento a tutti i lavoratori che svolgono le medesime mansioni, considerato che l'art. 36 Cost. si limita a stabilire il principio di sufficienza e adeguatezza della retribuzione prescindendo da ogni comparazione intersoggettiva e che l'art. 3 Cost. impone l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, non anche nei rapporti interprivati. La mera circostanza che determinate mansioni siano state in precedenza affidate a dipendenti cui il datore di lavoro riconosceva una qualifica superiore, è pertanto del tutto irrilevante per il dipendente al quale, con diversa e inferiore qualifica, siano state affidate le stesse mansioni.
La Suprema Corte, ad esempio, ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso potesse riconoscersi la qualifica di dirigente ad un impiegato di primo livello, correttamente inquadrato, in base alla contrattazione collettiva di settore, nella propria qualifica, pur avendo omesso di considerare la circostanza - ribadita a fondamento del (rigettato) motivo di ricorso - che all'ufficio affidato alla responsabilità dell'impiegato era stato in precedenza preposto personale con la qualifica dirigenziale. |