Per fruire dell’assegno di assistenza non basta la semplice autocertificazione

17 Ottobre 2014

Il mancato svolgimento dell'attività lavorativa – come è noto – costituisce elemento costitutivo del diritto all'assegno di assistenza. Per la prova non basta la mera dichiarazione dell'interessato, in quanto il giudice deve accertare le ragioni alla base dell'incollocamento al lavoro. Il principio è stato ribadito dall'ordinanza n. 21888/2014 di ieri.

La Corte di Appello riconosceva in favore di una persona l'assegno mensile di invalidità con decorrenza dal 1° gennaio 2008, cioè dal momento della provata mancanza di occupazione ex l. n. 247/2007 (c.d. "Protocollo Welfare").

Il ricorso per cassazione

Ad oggetto dell'ordinanza n. 21888/2014 (depositata dalla Sezione VI-Lavoro il 16 ottobre 2014) il ricorso avanzato dall'INPS: anche dopo la modifica dell'art. 14 l. n. 118/1971 da parte dell'art. 1, co. 35, l. n. 247 sopra detta, secondo l'istituto il requisito dell'incollocazione al lavoro si sarebbe configurato come elemento costitutivo del diritto all'assegno di assistenza per cui era onere dell'interessata allegare e provare il mancato svolgimento di attività lavorativa.

Prova del diritto all'assegno, non basta la dichiarazione

La Suprema Corte (Cass. nn. 25800/2010, 3352/2011, 19833/2013, 4942/2014) ha affermato che anche dopo la novella legislativa, il mancato svolgimento di attività lavorativa costituisce elemento costitutivo del diritto all'assegno di assistenza la cui prova non può essere fornita in giudizio mediante mera dichiarazione dell'interessato, nemmeno con le formalità dell'autocertificazione.

La Corte d'Appello non si è attenuta al principio in quanto, esclusa la necessità di iscrizione nelle liste di collocamento obbligatario, non ha svolto i dovuti accertamenti in ordine al mancato svolgimento di attività lavorativa: da qui la cassazione della sentenza.

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