Lavoro intermittente in violazione delle clausole contrattuali

La Redazione
17 Ottobre 2016

Con Nota n. 18194/2016, non ancora pubblicata sul sito istituzionale, il Ministero del Lavoro esprime il proprio parere in merito al mancato rispetto dei limiti imposti dalla contrattazione collettiva per l'utilizzo del lavoro intermittente.

Con Nota n. 18194/2016, il Ministero del Lavoro esprime il proprio parere in merito al mancato rispetto dei limiti imposti dalla contrattazione collettiva per l'utilizzo del lavoro intermittente.

Dagli accertamenti ispettivi, infatti, era emersa una violazione del CCNL di categoria, che aveva vietato l'utilizzo di tale tipologia contrattuale nel periodo di riferimento per la mancata individuazione delle ragioni ed esigenze produttive che ne giustificassero l'applicazione.

Ritiene il Dicastero, da un lato, che le parti sociali possono, nell'esercizio della loro autonomia contrattuale, decidere di non far ricorso al lavoro intermittente; dall'altro, che rimane in ogni caso legittimo l'utilizzo di tale contratto in presenza dei requisiti ex art. 13, co. 2, D.Lgs. n. 81/2015 (soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il 25° anno, o con più di 55 anni).

Pertanto, in caso di violazione delle clausole contrattuali che escludono il ricorso al lavoro intermittente, se non sussistono i requisiti soggettivi di cui all'art. 13 cit., è applicabile la sanzione della conversione del rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

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