Danni da mancata fruizione della pensione: le Sezioni Unite ricordano i limiti temporali

17 Novembre 2014

Oggetto della sentenza n. 24281/2014 il ricorso per la sospensione del trattamento pensionistico per un errore di computo della Pubblica Amministrazione: risalendo i fatti al 1994, la ricorrente avrebbe dovuto rivolgersi al giudice amministrativo. L'AGO è competente, infatti, soltanto in ordine alle questioni di rapporto di lavoro successive al 30 giugno 1998.

Questo, in sintesi, il percorso esegetico e la decisione esplicitata dalle Sezioni Unite nella pronuncia n. 24281 del 14 novembre 2014.

Il caso: sufficiente anzianità contributiva?

Una persona conveniva in giudizio il Ministero della Giustizia dinanzi al Tribunale di Roma: si era dimessa dopo che il Ministero le aveva comunicato che a quella data avrebbe maturato l'anzianità di servizio utile per la pensione. Dopo due anni di erogazione del trattamento, però, l'INPDAP lo aveva sospeso: investita del giudizio, la Corte dei Conti escludeva che si dovesse procedere al recupero di quanto erogato pur evidenziando che il requisito non fosse stato maturato alla data indicata (24 dicembre 1994).

Difetto di giurisdizione dell'AGO

La ricorrente proponeva un'azione dinanzi al Tribunale di Roma, asserendo che tale errore le aveva provocato un danno ingente: veniva dichiarato, però, il difetto di giurisdizione dell'AGO (tesi alla quale si allineava anche la Corte d'Appello).

Il giudice di seconde cure rilevava che i fatti posti alla base della pretesa erano anteriori al 30.06.1998, quindi la giurisdizione era del giudice amministrativo. Non convinceva la tesi della ricorrente per cui solo a conclusione del giudizio contabile essa avrebbe avuto contezza dell'errore dell'amministrazione, dopo il lasso di tempo cospicuo intercorso.

Il ricorso in Cassazione e il rigetto

Nel richiamare a supporto la sentenza SS.UU. n. 15123/2013, gli Ermellini (esaminando il ricorso per presunta violazione e falsa applicazione dell'art. 69, comma 7, D.Lgs. n. 165/2001), ricordano come siano attribuite al giudice ordinario, in funzione del giudice del lavoro, le controversie relative a questioni attinenti al periodo successivo al 30 giugno 1998.

Nel caso in esame la questione concerne il diritto al risarcimento del danno determinato da una determinazione, erronea, della P.A. risalente al 1994: sebbene si possa ritenere che la ricorrente non avesse motivo per porre la questione sino alla sospensione della pensione, di sicuro già prima del 1998 aveva piena consapevolezza della questione. Da qui il rigetto del ricorso.

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