Reintegra: basta versare la retribuzione al lavoratore?
18 Novembre 2016
Il datore di lavoro non ottempera correttamente all'ordine giudiziale di reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato, nel caso in cui, facendo leva sull'incoercibilità specifica dell'ordine medesimo, si limiti a versare al lavoratore la retribuzione senza permettergli, tuttavia, di riprendere il lavoro: difatti, “reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro", ai sensi dell'art. 18 l. n. 300 del 1970, significa "restituire in integro" la relazione del lavoratore con il "posto di lavoro", in ogni suo profilo, anche non retributivo, in quanto il lavoro non è solo un mezzo di sostentamento economico, ma anche una forma di accrescimento della professionalità e di affermazione dell'identità, personale e sociale, tutelata dagli art. 1, 2 e 4 Cost. |