Occupazione successiva all'impugnazione del licenziamento

17 Novembre 2016

Se, impugnato il licenziamento, cerco un altro lavoro prima della sentenza del giudice, può parlarsi di mutuo consenso alla cessazione del rapporto?

Se, impugnato il licenziamento, cerco un altro lavoro prima della sentenza del giudice, può parlarsi di mutuo consenso alla cessazione del rapporto?

Una risoluzione per mutuo consenso deve essere accertata e, dunque, provata dalla parte che essa eccepisca, mediante elementi che siano espressione significativa di una chiara e certa volontà di porre fine, di comune accordo, al rapporto di lavoro.

Non basterebbe, ad esempio, di per sé, il mero decorso del tempo fra il licenziamento e la impugnazione giudiziale dello stesso o l'aver percepito il TFR: tali comportamenti, difettando di concludenza, non possono interpretarsi come dichiarazione tacita di rinunzia al diritto.

Non indicativa di una volontà risolutoria risulta essere anche la ricerca di una nuova occupazione o lo svolgimento di essa, dato che non può negarsi al licenziato di provvedere ai propri bisogni di sostentamento nel periodo di tempo tra l'impugnazione e la sentenza. In merito: Cass. n. 21310/2014 e n. 22489/2016.

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