PC aziendale portato a casa: il dipendente è licenziabile in tronco?
17 Dicembre 2014
Illegittima la condotta del dipendente che aveva conservato nella propria abitazione il computer portatile acquistato dall'azienda su sua richiesta, ma illegittimo è anche il suo licenziamento in tronco. La Cassazione, infatti, con ordinanza n. 26323 depositata il 15 dicembre scorso, ha chiarito che il licenziamento senza preavviso è concepito come extrema ratio e, pur essendo il comportamento del dipendente disciplinarmente rilevante, la sanzione espulsiva non era proporzionata alla condotta ascritta.
Il fatto Il dipendente, incolpato di avere irregolarmente registrato come “impianto fisso” un computer portatile acquistato dall'azienda su sua richiesta e di averlo conservato nella sua abitazione –contravvenendo alla regola per cui era vietato, senza autorizzazione, portare fuori dall'ambiente di lavoro i beni aziendali – veniva licenziato in applicazione dell'art. 25 CCNL Metalmeccanici, che punisce con il licenziamento senza preavviso il “furto nell'azienda” e il “trafugamento … di utensili o di altri oggetti” facenti parte dei beni aziendali.
L'extrema ratio Gli Ermellini sottolineano come compito del giudice non sia applicare automaticamente la sanzione prevista dal CCNL per una determinata infrazione, ma procedere ad una valutazione dell'adeguatezza di tale sanzione nel caso specifico. Quindi, se da una parte il licenziamento in tronco viene concepito come extrema ratio laddove risulti l'insufficienza i qualsiasi altra sanzione utile a tutelare l'interesse dell'azienda e l'impossibilità di prosecuzione del rapporto, dall'altra la condotta del dipendente viene ritenuta di scarsa gravità e non si riscontra la presenza dell'intento doloso. Di conseguenza, ai giudici di legittimità appare infondata la censura relativa all'art. 25 CCNL poiché:
Conclude, quindi, la Cassazione che, avendo escluso la gravità della condotta del lavoratore ai fini della giusta causa, correttamente la Corte d'Appello ha ritenuto che tale comportamento non potesse essere sanzionato neanche a titolo di licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
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