Interruzione della gravidanza
02 Gennaio 2015
Si desidera sapere se, in caso di interruzione di gravidanza, la lavoratrice abbia diritto alle tutele previste per la malattia o a quelle per la maternità.
L'interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria (nei casi previsti dagli artt. 4, 5 e 6, L. n. 194/1978), che si verifichi prima del 180° giorno dall'inizio della gestazione, si considera aborto con conseguente diritto al trattamento di malattia e non a quello di maternità (D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 19). In tali casi trova altresì applicazione la speciale tutela di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 1026/1976 (non computabilità agli effetti della durata prevista da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi per il trattamento normale di malattia, dei periodi di assistenza sanitaria per malattia determinata da gravidanza).
Ai fini della prova della morbosità determinata da gravidanza è sufficiente un certificato rilasciato da un medico di base convenzionato, senza necessità di ricorrere ad un medico specialista del SSN (Interpello n. 32/2008).
È considerata invece come parto l'interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza a decorrere dal 180° giorno dall'inizio della gestazione e pertanto la donna ha diritto di fruire dell'indennità e dell'astensione dal lavoro per i tre mesi successivi (D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026, art. 12).
In entrambe le ipotesi suddette, la data di inizio della gestazione – utile a stabilire se l'evento interruttivo si sia verificato prima o dopo il 180° giorno – viene individuata conteggiando a ritroso 300 giorni a partire dalla data presunta del parto senza includere nel computo tale ultima data (Inps, messaggio n. 9042/2011). |