Lavoro prestato all’estero
15 Gennaio 2015
Si chiede di conoscere quale sia la disciplina da applicare per la determinazione del reddito di lavoro dipendente in caso di lavoratore italiano operante all'estero.
In deroga ai criteri generali, il comma 8-bis dell'art. 51, D.P.R. n. 917/1986, stabilisce che il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni (Cass., sez. trib., 17 maggio 2005, n. 10313), è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto ministeriale. Per il 2014, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per delle imposte sul reddito da lavoro dipendente (D.P.R. n. 917/1986,
art. 51 , comma 8-bis) sono stabilite dal D.M. 23 dicembre 2013 (G.U. 3 gennaio 2014, n. 2). Se il rapporto di lavoro è a tempo parziale, la retribuzione convenzionale viene ragguagliata alla riduzione dell'orario di lavoro (Agenzia delle Entrate, Circolare n. 20/2011).
Rientrano nella deroga di cui sopra esclusivamente i lavoratori che risultano fiscalmente residenti in Italia nel periodo di prestazione dell'attività lavorativa all'estero (Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 92/2009). |