Offerta conciliativa in caso di licenziamento del lavoratore assunto con contratto a tutele crescenti

La Redazione
11 Gennaio 2016

È possibile per il datore di lavoro, per evitare un eventuale contenzioso in caso di licenziamento di un lavoratore che ha stipulato un contratto a tutele crescenti, proporre un offerta conciliativa?

È possibile per il datore di lavoro, per evitare un eventuale contenzioso in caso di licenziamento di un lavoratore che ha stipulato un contratto a tutele crescenti, proporre una offerta conciliativa?

Il datore di lavoro, entro 60 giorni dal recesso, può convocare il lavoratore presso una delle sedi di cui all'art. 2113, quarto comma, c.c., e all'art. 76 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e offrire allo stesso, mediante assegno circolare, una somma di importo pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità.
L'accettazione della somma comporta l'estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia all'impugnazione anche se già proposta dal lavoratore.
L'eventuale sottoscrizione dell'accordo non pregiudica comunque per il lavoratore la possibilità di instaurare controversie in merito ad ogni altra pendenza relativa all'intercorso rapporto di lavoro.

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