Le nuove modalità di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

20 Gennaio 2016

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, emanato in data 15 dicembre 2015, pubblicato nella G.U., Serie generale n. 7 dell' 11 gennaio 2016, definisce le nuove modalità di comunicazione telematica delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, in attuazione di quanto previsto dall'art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 151/2015. Quest'ultimo decreto attuativo della legge delega n. 183/2014, cd. Jobs act, ha per oggetto la semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese.
Introduzione

Va evidenziato subito che la nuova procedura sarà operativa e obbligatoria dal 12 marzo 2016, art. 26, comma 8, d.lgs. n. 151/2015, data in cui verranno abrogati i commi da 17 a 23 bis dell'art. 4 della legge n. 92/2012, tuttora vigenti.

Il decreto ministeriale introduce l'utilizzo di uno specifico modulo per le dimissioni/risoluzione consensuale e loro revoca, che il lavoratore o l'eventuale soggetto abilitato art. 26, comma 4, d.lgs. n. 151/2015 che individua quali soggetti abilitati, i patronati, le organizzazioni sindacali, gli enti bilaterali e le commissioni di certificazione, dovrà - esaurita una previa fase di registrazione - dapprima compilare e poi trasmettere al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente.

Il modulo, coincidente con l'allegato A) del decreto in parola, è disponibile per i lavoratori, oltre che per i soggetti abilitati, sul sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

La procedura per la trasmissione del modulo per le dimissioni/risoluzione consensuale e per la loro revoca è analiticamente descritta nell'allegato B) del decreto ministeriale che scompone l'iter in tre fasi.

Nella prima fase il lavoratore intenzionato a risolvere il rapporto dovrà registrarsi sul sito del M.L.P.S. e richiedere il codice Pin all'INPS (salvo voglia avvalersi di un soggetto abilitato).

Il soggetto abilitato utilizzerà la propria utenza “Cliclavoro” per accedere alla funzionalità del sistema e si assumerà la responsabilità dell'accertamento dell'identità del lavoratore.

Successivamente il prestatore, personalmente o con l'assistenza di un soggetto abilitato, dovrà accedere al portale lavoro.gov.it e compilare un modello telematico con i suoi dati, quelli del datore di lavoro e quelli identificativi del rapporto.

Infine il modulo debitamente compilato sarà trasmesso, a cura del lavoratore o del soggetto abilitato, alla casella di posta elettronica certificata del datore di lavoro e alla D.T.L. competente (art. 3).

La nuova procedura, elaborata per garantire il riconoscimento certo del soggetto che effettua l'adempimento, assicurare l'autentiticità della manifestazione solutoria del lavoratore e, non da ultimo, cristalizzare la data certa della cessazione del rapporto di lavoro, appare tuttavia più farraginosa della precedente modalità risolutiva prevista dalla legge n. 92/2012 e financo più complicata della disciplina inserita nella legge n. 188/2007, antesignana, seppur per un breve lasso temporale, della trasmissione per via telematica della lettera di dimissioni.

Osservazioni

Si segnala che quando il nuovo meccanismo per la comunicazione delle dimissioni/risoluzione consensuale entrerà in vigore, i nuovi oneri procedurali graveranno esclusivamente sul lavoratore, il quale incontrerà maggiori difficoltà nel dimettersi ad nutum, considerati gli inevitabili tempi di attesa previsti per la doppia registrazione oltre quelli necessari per la recezione del “PIN Inps”.

In più, il prestatore potrà recedere o risolvere consensualmente il rapporto solo se in possesso di buone abilità in campo informatico o se, cautamente, si sia con largo anticipo rivolto ad un soggetto abilitato per soddisfare per tempo le incombenze imposte dalla nuova disciplina.

Diversamente, in caso di dimenticanza del prestatore in ordine alla trasmissione del prescritto modello telematico, sarà presumibilmente compito del datore sollecitare il lavoratore a effettuare la rinnovata procedura, unica legittima modalità contemplata dal decreto ministeriale per comunicare le dimissioni/risoluzione consensuale o la loro revoca.

Non sembrano peraltro conseguiti gli obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese, di contralto si evidenzia una deminutio della libertà di recesso del lavoratore in ragione delle correlate esigenze di tutela.

Appare, dunque, sancito nel nostro ordinamento giuridico un obbligo legale di forma delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro per la generalità dei lavoratori subordinati, la lettera dell'art. 26, d.lgs. n. 151/2015, che si riferisce genericamente al “rapporto di lavoro”, senza specificare le singole tipologie contrattuali destinatarie della novella legislativa, con esonero espresso dei soli lavoratori domestici (cfr. comma 7, art. 26 del d.lgs. n. 151/2015).

Sono altresì escluse dall'obbligo di comunicazione telematica le dimissioni e le risoluzioni consensuali intervenute nelle sedi di cui all'articolo 2113 cod. civ., comma 4, o dinanzi alle commissioni di certificazioni di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

In questo caso si presume che le dimissioni o la risoluzione consensuale siano inserite nell'ambito di una procedura di conciliazione raggiunta in tali sedi, anche se il comma 7, art. 26 del d.lgs. n. 151/2015 non lo esplicita.

Resta invariata invece la normativa speciale prevista per le dimissioni e la risoluzione consensuale rese dalla lavoratrice madre e del lavoratore padre durante i primi tre anni di vita del bambino che continua a trovare il suo fondamento nell'art. 55, comma 4 del d. lgs. n. 151/2001 come sostituito dall'art. 4, comma 16, della legge n. 92/2012.

Va segnalata a questo proposito la lettera circolare del M.L.P.S., prot. n. 22350 del 18 dicembre 2015, che prevede l'adozione “entro l'anno 2016” di un nuovo modello di convalida, da parte delle D.T.L., predisposto per rendere edotti i lavoratori-neogenitori in ordine alle possibili alternative alle dimissioni: la possibilità di fruire del congedo parentale su base oraria (ex art. 32, d.lgs. n. 151/2001) o il diritto di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time (d.lgs. n. 81/2015) .

Da segnalare atresì le modifiche apportate dall'art. 12, d.lgs. n. 80/2015, alla dizione letterale dell'art. 55 commi 1 e 5, d.lgs. n. 151/2001.

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