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Licenziamento contestato: improponibili le richieste di indennità sostitutiva e di risarcimento del danno professionale

La Redazione
16 Febbraio 2015

Condizione necessaria e sufficiente per l'instaurazione di un giudizio con il nuovo rito specifico previsto dall'art. 1 comma 47 ss. L. n.92/2012 è costituita dalla proposizione di domande ex art.18 L. n.300/70. Il rito applicabile si determina infatti in base alla prospettazione della parte attrice, a prescindere dalla sussistenza o meno in concreto del requisito dimensionale nei termini prospettati dall'attore

Condizione necessaria e sufficiente per l'instaurazione di un giudizio con il nuovo rito specifico previsto dall'art. 1 comma 47 ss. L. n.92/2012 è costituita dalla proposizione di domande ex art.18 L. n.300/70. Il rito applicabile si determina infatti in base alla prospettazione della parte attrice, a prescindere dalla sussistenza o meno in concreto del requisito dimensionale nei termini prospettati dall'attore, che attiene alla prova della fondatezza della domanda nel merito. Tuttavia qualora le domande relative al risarcimento del danno da screditamento professionale e all'indennità sostitutiva del preavviso sono fondate su fatti costitutivi non identici rispetto a quelle proposte ai sensi dell'art.18 L. n.300/70 vanno dichiarate improponibili.

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