Revoca del licenziamento: diritto potestativo del datore

La Redazione
18 Febbraio 2016

Dopo la Riforma Fornero del 2012, ai sensi dell'art. 18, comma 10 dello Statuto dei lavoratori, il datore di lavoro è titolare di un diritto potestativo (essendo del tutto irrilevante rispetto al passato la volontà di accettazione del lavoratore) che incide nella sfera del lavoratore ripristinando, senza soluzione di continuità e retroattivamente, il rapporto di lavoro ...

Datore di lavoro e diritto potestativo
Dopo la Riforma Fornero del 2012, ai sensi dell'art. 18, comma 10 dello Statuto dei lavoratori, il datore di lavoro è titolare di un diritto potestativo (essendo del tutto irrilevante rispetto al passato la volontà di accettazione del lavoratore) che incide nella sfera del lavoratore ripristinando, senza soluzione di continuità e retroattivamente, il rapporto di lavoro: purché tale diritto sia esercitato entro il termine di 15 giorni dalla impugnativa del licenziamento; nessuna sanzione è applicabile, ma è dovuta la retribuzione, relativamente al periodo precedente alla revoca, in assenza di controprestazione lavorativa.

Comunicazioni al lavoratore
Il c.d. Jobs act, all'art. 5 D.Lgs. n. 23/2015, riprende il comma 10 dell'art. 18, Statuto lavoratori che disciplina i rapporti tra datore e lavoratore: come il licenziamento deve essere comunicato al lavoratore, così anche la sua revoca, e nessun effetto produce la revoca amministrativa fatta ad un terzo e non alla parte (non avendo rilievo quindi, nella specie, la comunicazione al Centro per l'impiego).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.