Corte costituzionale e Agenzie fiscali: incarichi dirigenziali solo tramite concorso
18 Marzo 2015
Il concorso pubblico è la forma sovrana di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell'amministrazione. Il principio, già affermato nella sentenza n. 205/2004, è stato ribadito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 37/2015 depositata ieri, con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 24, del D.L. n. 16/2012, dell'art. 1, comma 14, del D.L. n. 150/2013 ("Milleproroghe" per il 2014) e dell'art. 1, comma 8, del D.L.n. 192/2014 ("Milleproroghe" per il 2015), sulla base delle quali le Agenzia fiscali (Entrate, Dogane, Territorio) hanno attribuito incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, anziché tramite procedura concorsuale.
L'art. 8, comma 24, del D.L. n. 16/2012 - che ha trasposto in legge l'art. 24 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate - dispone che nelle more "dell'espletamento di dette procedure [procedure concorsuali per la copertura di posizioni dirigenziali vacanti, da completare entro il 31 dicembre 2013] l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio, salvi gli incarichi già affidati, potranno attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso".
Nel giudizio di legittimità costituzionale, promosso dal Consiglio di Stato, sezione quarta giurisdizionale, nei procedimenti riuniti vertenti tra l'Agenzia delle Entrate e Dirpubblica − Federazione del Pubblico Impiego, la Consulta ha ritenuto fondata la questione di legittimità sollevata dal giudice a quo, secondo cui "l'elusione della regola del pubblico concorso determinerebbe un vulnus al principio del buon andamento della pubblica amministrazione, con conseguente lesione, sotto questo profilo, degli artt. 3 e 97 Cost.": la norma impugnata, infatti, consentirebbe a funzionari privi della relativa qualifica di essere destinatari di incarichi dirigenziali, senza aver superato un pubblico concorso. Come rilevato dai giudici costituzionali, le reiterate delibere di proroga del termine finale peril completamento delle procedure concorsuali hanno di fatto consentito "di utilizzare uno strumento pensato per situazioni peculiari quale metodo ordinario per la copertura di posizioni dirigenziali vacanti". Di qui, la declaratoria di incostituzionalità della norma impugnata e delle norme di proroga correlate. |