Onere probatorio del rispetto del limite percentuale nelle assunzioni a termine
18 Marzo 2015
L'ordinanza della Cassazione n. 1351 del 26 gennaio 2015 ha ribadito che si configura come una delega in bianco ai sindacati la possibilità di individuare ipotesi di apposizione del termine al contratto oltre a quelle previste ex lege e che è onere del datore di lavoro provare l'osservanza della percentuale massima di assunzioni a tempo determinato fissata dalla contrattazione.
Il caso Una lavoratrice si era vista rigettare nei primi due gradi di giudizio la domanda intesa alla declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro “per esigenze tecniche, produttive ed organizzative”, con conseguente conversione a tempo indeterminato a decorrere dall'inizio della prestazione lavorativa. Ricorreva, quindi, in Cassazione ove la causa veniva chiamata all'adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c. sulla base della relazione redatta a norma dell'art. 380 bis c.p.c. Di seguito le valutazioni riportate nella relazione della Camera di consiglio e pienamente condivise dalla Corte che, con ordinanza n. 1351/2015, cassa con rinvio la sentenza impugnata.
Delega in bianco La Suprema Corte osserva di essersi più volte pronunciata in merito all'applicazione dell'art. 23, L. n. 56/1987 che, nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare ipotesi di apposizione del termine alla durata del rapporto di lavoro oltre a quelle tassativamente previste dalla legge, si configura quale delega in bianco a favore dei sindacati (fra le altre, vedi Cass. 1 ottobre 2007, n. 20608). “Quale conseguenza della suddetta delega in bianco conferita dal citato art. 23, questa Corte ha precisato che i sindacati, senza essere vincolati alla individuazione di figure di contratto a temine e comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di carattere oggettivo ed anche per ragioni di tipo meramente “soggettivo”, costituendo l'esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato idonea garanzia per i lavoratori e per un'efficace salvaguardia dei loro diritti”.
Onere della prova La Cassazione sottolinea di aver più volte precisato, altresì, che ex art. 3, L. n. 230/1962 grava sul datore di lavoro l'onere della prova dell'osservanza della percentuale massima dei lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato, percentuale stabilita a norma dell'art. 23, L. n. 56/1987 dalla contrattazione collettiva per la validità della clausola appositiva del termine per le causali individuate dalla medesima contrattazione collettiva (vedi, in particolare, Cass. 14 gennaio 2013, n. 701). |