Sciopero di capodanno della Polizia di Roma: annullata la delibera della Commissione di Garanzia

La Redazione
18 Aprile 2016

A seguito dei noti fatti della notte di capodanno 2014/2015, quando circa il 66% degli agenti della Polizia di Roma fu assente dal lavoro a vario titolo, la CGSSE aveva valutato negativamente il comportamento delle OO.SS. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 29 marzo 2016, interviene ora annullando la Delibera.

A seguito dei noti fatti della notte di capodanno 2014/2015, quando circa il 66% dei lavoratori appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Roma fu assente dal lavoro a vario titolo, la Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali aveva adottato la Delibera 15 gennaio 2015, n. 15/03 di valutazione negativa del comportamento delle Organizzazioni sindacali di categoria.

Riteneva, infatti, la Commissioni di Garanzia che l'elevato numero di assenze per malattia o permessi ex L. n. 104/1992 e L. n. 53/2000, la coincidenza con una precisa vertenza aziendale e le dichiarazioni rilasciate dai rappresentanti sindacali - sia a mezzo stampa che tramite social network - costituissero “indizi chiari, univoci e concordanti, idonei a provare la sussistenza di una preordinata e anomala astensione collettiva a tutela di un interesse professionale”, elusiva della disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali di cui alla L. n. 146/1990 e all'Accordo di disciplina del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni – Autonomie Locali Personale non dirigenziale.

Le OO.SS. hanno, quindi, adito il Giudice del Lavoro che accoglie la domanda e annulla l'impugnata Delibera, valorizzando:

  • il differimento, ad opera delle OO.SS., delle assemblee indette per la notte di capodanno, le quali, pertanto, “non possono essere valutate in chiave di attuazione di una illegittima astensione collettiva dal lavoro”;
  • la base volontaria sulla quale era stato organizzato il servizio per quella notte, non risultando ad ogni modo che alcun dipendente avesse rifiutato di effettuare lavoro straordinario;
  • la necessaria valutazione singola, caso per caso, dei comportamenti individuali dei lavoratori assenti dal lavoro per permesso o malattia.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.