Assenza di criteri selezione e divieto di intervento sostitutivo del Giudice

La Redazione
18 Aprile 2017

In tema di impiego pubblico privatizzato, gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali cui devono applicarsi i criteri generali di correttezza e buona fede, alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., che obbligano la P.A. a valutazioni comparative motivate ...

In tema di impiego pubblico privatizzato, gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali cui devono applicarsi i criteri generali di correttezza e buona fede, alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., che obbligano la P.A. a valutazioni comparative motivate, senza alcun automatismo della scelta, che resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro, cui corrisponde una posizione di interesse legittimo degli aspiranti all'incarico tutelabile ai sensi dell'art. 2907 c.c., anche in forma risarcitoria. Ne consegue che, ove la P.A. non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni della selezione, l'illegittimità della stessa richiederà una nuova valutazione, sempre ad opera del datore di lavoro, senza possibilità di un intervento sostitutivo del giudice, salvo i casi di attività vincolata e non discrezionale. (Nel caso in esame, il Giudice ha escluso la sussistenza di una attività vincolata e non discrezionale che avrebbe portato alla riformulazione della graduatoria dal momento che non si è verificato un errore nell'applicazione dei criteri, ma dell'effettiva assenza di uno di essi - assenza della predeterminazione di un parametro - che costituendo attività discrezionale amministrativa preclude al Giudice di porre in essere interventi sostitutivi datoriali).

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