La "causale" dopo la Fornero non è obbligatoria
18 Maggio 2015
In tema di contratti a termine di cui all'art. 1 d.lgs. 368/2001, a seguito delle modifiche apportate con la l. 92/2012 ed il d.l. 76/2013, deve ritenersi che, nell'eventuale primo contratto a termine infrannuale - stipulato successivamente alla data di entrata in vigore del d.l. 76/2013 - contenente l'indicazione delle ragioni a sostegno dell'apposizione del termine, la formalità avrà certamente natura pleonastica e sovrabbondante e l'insufficiente specificazione delle ragioni non potrà costituire valido motivo di impugnazione del termine.
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