Modalità di verifica dell’avvenuta specifica formazione

La Redazione
18 Maggio 2016

Il Ministero del Lavoro, con Interpello n. 6/2016, chiarisce quali sono le modalità con le quali assicurare l'attuazione degli obblighi in capo al datore di lavoro ai sensi dell'art. 100, co. 6 bis del T.U. in materia di sicurezza sul lavoro.

Il Ministero del Lavoro, con Interpello n. 6/2016, chiarisce quali sono le modalità con le quali assicurare l'attuazione degli obblighi in capo al datore di lavoro ai sensi dell'art. 100, co. 6 bis del T.U. in materia di sicurezza sul lavoro.

In particolare, in che modo il committente ovvero il responsabile dei lavori possono assicurare che il datore di lavoro dell'impresa affidataria abbia provveduto a formare adeguatamente: il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008?

A parere del Dicastero, il committente o il responsabile dei lavori, acquisendo attraverso la verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese “il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 97”, dovrà verificarne l'avvenuta specifica formazione con le modalità che riterrà più opportune, anche attraverso la richiesta di eventuali attestati di formazione o mediante autocertificazione del datore di lavoro dell'impresa affidataria.

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