Cessazione dell’attività e procedura di licenziamento

La Redazione
18 Maggio 2017

Il requisito della contestualità della comunicazione del recesso al lavoratore e alle OO.SS. nonché ai competenti uffici del lavoro, richiesto a pena di inefficacia del licenziamento, deve essere valutato rigorosamente quale necessaria ed ineliminabile contemporaneità delle due comunicazioni, anche in caso di licenziamento per cessazione dell'attività.

Così la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 11404/17 depositata il 10 maggio.

Il caso. La Corte d'appello di Napoli confermava la decisione di prime cure con cui la società convenuta era stata condannata al risarcimento del danno pari a 12 mensilità patito da un lavoratore per il licenziamento intimato all'esito della procedura di mobilità avviata ai sensi della l. n. 223/1991. La procedura era viziata per non aver la società rispettato il termine di sette giorni previsto per la comunicazione alle OO.SS. di categoria l'avviso di apertura della procedura di licenziamento collettivo, adempimento osservato con ben due mesi di ritardo.
La società ricorre dinanzi alla Corte di Cassazione dolendosi per la ritenuta essenzialità del termine di cui all'art. 4, comma 9, l. n. 223/1991 in quanto versandosi in un caso di cessazione dell'attività con azzeramento dell'intero organico non sussisteva la necessità di comparazione tra lavoratori da licenziare.

Ratio. Alla luce dei costanti orientamenti giurisprudenziali, la Corte nega ogni fondamento alle suddette censure. Fermo restando che la scelta dell'imprenditore di cessare l'attività è coperta dalla libertà d'impresa di cui all'art. 41 Cost., la procedimentalizzazione dei conseguenti licenziamenti risponde alla ratio di consentire un controllo sindacale sulle ragioni effettive di tale scelta in modo da evitare comportamenti elusivi che possano ledere i diritti legislativamente riconosciuti ai lavoratori come nel caso in cui la cessazione dell'attività sia solo dissimulata e riprenda sotto diversa denominazione o in un diverso luogo.
La giurisprudenza riconosce dunque l'«assimilazione logica» della cessazione dell'attività alle ipotesi di licenziamento collettivo con applicazione della medesima procedura. Sulla base di tali premesse, il requisito della contestualità della comunicazione del recesso al lavoratore e alle OO.SS. nonché ai competenti uffici del lavoro richiesto a pena di inefficacia del licenziamento deve essere valutato rigorosamente «nel senso di una necessaria ed ineliminabile contemporaneità delle due comunicazioni», salvo giustificati motivi di natura oggettiva che devono essere dimostrati dal datore di lavoro.
Risulta dunque corretta l'argomentazione del provvedimento impugnato che ha dato rilevanza al mancato rispetto del termine di sette giorni per l'invio delle comunicazioni alle competenti organizzazioni sindacali.
Per tali motivi, la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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