Cessazione dell’attività e procedura di licenziamento
18 Maggio 2017
Così la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 11404/17 depositata il 10 maggio. Il caso. La Corte d'appello di Napoli confermava la decisione di prime cure con cui la società convenuta era stata condannata al risarcimento del danno pari a 12 mensilità patito da un lavoratore per il licenziamento intimato all'esito della procedura di mobilità avviata ai sensi della l. n. 223/1991. La procedura era viziata per non aver la società rispettato il termine di sette giorni previsto per la comunicazione alle OO.SS. di categoria l'avviso di apertura della procedura di licenziamento collettivo, adempimento osservato con ben due mesi di ritardo.
Ratio. Alla luce dei costanti orientamenti giurisprudenziali, la Corte nega ogni fondamento alle suddette censure. Fermo restando che la scelta dell'imprenditore di cessare l'attività è coperta dalla libertà d'impresa di cui all'art. 41 Cost., la procedimentalizzazione dei conseguenti licenziamenti risponde alla ratio di consentire un controllo sindacale sulle ragioni effettive di tale scelta in modo da evitare comportamenti elusivi che possano ledere i diritti legislativamente riconosciuti ai lavoratori come nel caso in cui la cessazione dell'attività sia solo dissimulata e riprenda sotto diversa denominazione o in un diverso luogo.
Fonte: dirittoegiustizia.it |