Delineata la nuova procedura di negoziazione assistita

18 Settembre 2014

Con la pubblicazione in G.U. del D.L. n. 132/2014, all'interno delle novità in materia di processo civile introdotte dall'Esecutivo viene istituita la convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per liti in materia di lavoro. Ecco come viene modificato l'art. 2113 c.c.

Risoluzione in via amichevole

Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132 (approdato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212/2014) ha introdotto un ventaglio di misure urgenti di degiurisdizionalizzazione, nonché altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. La convenzione di negoziazione, come descritta dall'art. 2, assistita da un avvocato è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo (anche ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96).

Il nuovo istituto si affianca ai tentativi di conciliazione

La convenzione di negoziazione deve precisare:

a) il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese;

b) l'oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili.

La convenzione di negoziazione – da redigere, a pena di nullità, in forma scritta – viene conclusa con l'assistenza di un avvocato.

Il professionista certifica in sostanza l'autografia delle indicazioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale. Risulta dovere deontologico informare il cliente all'atto del conferimento dell'incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.

Nel complesso risulta quindi arricchito l'articolo 2113 c.c. prevedendo, per la soluzione delle liti aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro, una procedura di negoziazione assistita da un avvocato, che si affiancherà ai più conosciuti tentativi di conciliazione previsti presso la Direzione territoriale del lavoro (art. 410 c.p.c.) e presso la sede sindacale (art. 411 c.p.c.).

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