Assunzione di minore e visita medica
20 Gennaio 2017
La L. 17 ottobre 1967, n. 977 e ss.mm.ii. detta la disciplina posta a tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti, dove per bambino deve intendersi il minore di anni diciotto che non ha ancora compiuto quindici anni di età o che è ancora soggetto all'obbligo scolastico e per adolescente il minore di età compresa tra i quindici e i diciotto anni di età e che non è più soggetto all'obbligo scolastico.
Peraltro, l'art. 1, comma 662, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, ha elevato l'obbligo scolastico a dieci anni e, conseguentemente, l'età per l'accesso al lavoro a sedici anni, salvo che non sia attivato il contratto di apprendistato di cui all'art. 43 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e ss.mm.ii.
Il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e comunque in occasione di ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, è tenuto ad effettuare una specifica valutazione dei rischi (cfr. art. 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.), con particolare riguardo a:
L'art. 26 della L. n. 977/1967 contempla un impianto sanzionatorio di natura contravvenzionale o amministrativa con riguardo alle specifiche violazioni inerenti ai precetti imposti.
Più nello specifico, l'ammissione al lavoro in assenza del requisito dell'assolvimento dell'obbligo scolastico è soggetta alla sanzione dell'arresto, mentre l'ammissione al lavoro del minore che, pur avendo adempiuto all'obbligo scolastico, non possiede il requisito dell'età imposto dalla legge, è soggetta alla pena dell'ammenda in alternativa all'arresto. In quest'ultimo caso dovrà essere attivata la procedura di prescrizione di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004 e ss.mm.ii., ordinando l'immediato allontanamento del minore dal posto di lavoro. Il rapporto di lavoro con i minori
Lavoro notturno È vietato adibire i minori al lavoro notturno. Con il termine “notte” si intende un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra le ore 23 e le ore 7. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.
In deroga al divieto di cui sopra, la prestazione lavorativa del minore impiegato nelle attività di cui all'art. 4. comma 2, L. n. 977/1967 può protrarsi non oltre le ore 24. La sede territorialmente competente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro può autorizzare, previo assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale, l'impiego dei minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purché si tratti di attività che non pregiudicano la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale. In tale caso il minore deve godere, a prestazione compiuta, di un periodo di riposo di almeno 14 ore consecutive.
Gli adolescenti che hanno compiuto 16 anni possono essere, eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, adibiti al lavoro notturno quando si verifica un caso di forza maggiore che ostacola il funzionamento dell'azienda, purché tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi, non siano disponibili lavoratori adulti e siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo entro tre settimane. Il datore di lavoro deve dare immediata comunicazione alla sede territorialmente competente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro indicando i nominativi dei lavoratori, le condizioni costituenti la forza maggiore, le ore di lavoro.
Orario di lavoro Per i bambini, liberi da obblighi scolastici, l'orario di lavoro non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.
Per gli adolescenti l'orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali. Gli adolescenti non possono essere adibiti al trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto. Gli adolescenti non possono essere adibiti a lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi; ove questo sistema di lavorazione sia consentito dai contratti collettivi di lavoro, la partecipazione dei bambini e degli adolescenti può essere autorizzata dalla sede territorialmente competente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Riposi L'orario di lavoro dei bambini e degli adolescenti non può durare senza interruzione più di 4 ore e mezza. Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 4 ore e mezza, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di un'ora almeno.
I contratti collettivi possono ridurre la durata del riposo a mezz'ora. Tale riduzione, in difetto di disposizioni di contratti collettivi, può essere autorizzata dalla sede territorialmente competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, sentite le competenti associazioni sindacali, quando il lavoro non presenti carattere di pericolosità o gravosità. L'Ispettorato del Lavoro può proibire la permanenza nei locali di lavoro dei bambini e degli adolescenti durante i riposi intermedi.
In deroga a quanto sopra, la sede territorialmente competente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro può, nei casi in cui il lavoro presenti carattere di pericolosità o gravosità, prescrivere che il lavoro dei bambini e degli adolescenti non duri senza interruzione più di 3 ore, stabilendo anche la durata del riposo intermedio.
Riposo settimanale Il riposo domenicale e settimanale dei minori è disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia.
Ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. Per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, il periodo minimo di riposo può essere ridotto, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata. Ai minori impiegati in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario o nel settore dello spettacolo, nonché, con esclusivo riferimento agli adolescenti, nei settori turistico, alberghiero o della ristorazione, il riposo settimanale può essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica.
Ferie annuali I bambini e gli adolescenti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite che non può essere inferiore a giorni 30 per coloro che non hanno compiuto i 16 anni e a giorni 20 per coloro che hanno superato i 16 anni di età. I contratti collettivi di lavoro possono regolare le modalità di godimento delle ferie.
Il comma 1 dell'art. 8 della L. n. 977/1967 dispone che i bambini e gli adolescenti possono essere ammessi al lavoro purché siano riconosciuti idonei all'attività lavorativa cui saranno adibiti a seguito di visita medica. L'idoneità dei minori all'attività lavorativa cui sono addetti deve essere accertata mediante visite periodiche da effettuare ad intervalli non superiori ad un anno.
Originariamente la norma prevedeva, al comma 4, l'obbligo di certificare l'esito delle predette visite mediche. Tuttavia, l'art. 42, comma 1, lett. b) del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazione dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto che, fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria (cfr. art. 41, D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.) deve intendersi abrogata, limitatamente alle lavorazioni non a rischio, la disposizione concernente l'obbligo del certificato di idoneità per l'assunzione del soggetto minore (sull'obbligo di certificazione cfr., altresì, C. Cost. 1 giugno 2004, n. 162 e Parere Consiglio di Stato 9 novembre 2005, nonché Circ. Prot. n. 7144/2006 e Interpello Ministero del Lavoro, Prot. n. 1866/2006).
Qualora il medico ritenga che un adolescente non sia idoneo a tutti o ad alcune lavorazioni deve specificare nel certificato i lavori ai quali lo stesso non può essere adibito.
Il giudizio sull'idoneità o sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del minore al lavoro deve essere comunicato per iscritto al datore di lavoro, al lavoratore e ai titolari della potestà genitoriale. Questi ultimi hanno facoltà di richiedere copia della documentazione sanitaria.
I minori che, a seguito di visita medica, risultano non idonei ad un determinato lavoro non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso.
Peraltro, agli adolescenti adibiti alle attività lavorative soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori non si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 della L. n. 977/1967, ma direttamente le norme di cui al Titolo I, Capo III, Sezione V del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
Successivamente all'entrata in vigore del D.L. n. 69/2013, convertito in L. 9 agosto 2013, n. 98, considerato il tenore letterale del citato art. 42, la giurisprudenza si è orientata nel giudicare abrogato solo l'obbligo di certificare la visita medica preassuntiva del minore, sempre che non sussista l'obbligo di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
Ciò in quanto appaiono sanzionate due differenti condotte, ovvero, da un lato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L. n. 977/1967, l'ammissione al lavoro in mancanza di visita medica e, dall'altro, ai sensi del comma 4, l'inadempimento dell'obbligo di certificazione all'esito della prefata visita. Ebbene, soltanto questa seconda condotta risulta non più sanzionabile alla luce del disposto di cui al predetto art. 42 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (cfr. Cass. pen., sez. III, 22 settembre 2016, n. 51907).
Pertanto, la condotta di ammissione al lavoro di un soggetto minore di età senza la prescritta visita medica costituisce a tutt'oggi reato, avente, peraltro, natura permanente, stante il protrarsi nel tempo dell'antigiuridicità del fatto. Tale permanenza cesserà con l'effettuazione della visita medica, con il raggiungimento della maggiore età del lavoratore ovvero con la cessazione del rapporto di lavoro, ritenendo certamente colpevole, sotto il profilo soggettivo, il comportamento del datore di lavoro che si limiti a richiedere l'effettuazione dell'accertamento sanitario (cfr., altresì, Cass. pen., sez. III, 15 febbraio 2016, n. 5811). Conclusioni
Alla luce di quanto sopra enucleato, appare corretto ritenere che, laddove sussista l'obbligo di sorveglianza sanitaria in virtù del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., per bimbi e adolescenti persiste tanto l'obbligo della visita medica preassuntiva e periodica quanto l'obbligo della relativa certificazione, con un dovuto distinguo sotto il profilo sanzionatorio.
Ed in vero, con riguardo agli adolescenti l'impianto sanzionatorio applicabile sarà quello di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., mentre per i bambini si dovrà fare riferimentoall'art. 26, comma 2, della L. n. 977/1967.
Nel caso di occupazione di minori senza obbligo di sorveglianza sanitaria, persistendo l'obbligo delle visite mediche, preassuntiva e periodiche, nonché l'obbligo di certificare queste ultime, risulta venuto meno il solo obbligo di certificare la visita preassuntiva.
Ad onor del vero, sebbene tale impostazione sembri filologicamente in linea con il testo normativo, non si può tuttavia sottacere che finisce con il mortificare lo spirito del dettato abrogativo, teso a semplificare e superare oneri burocratici ritenuti ormai solo formali. Ed invero, persistendo l'obbligo della visita medica e dovendo questa essere comprovata, atteso che la condotta omissiva è tuttora sanzionata, va da sé l'onere di acquisire idonea documentazione attestante la stessa, fatta salva la dichiarazione in tal senso del minore ovvero del medico che ha proceduto all'accertamento sanitario.
Peraltro, il giudizio sull'idoneità o sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del minore al lavoro deve essere comunicato per iscritto al datore di lavoro, al lavoratore e ai titolari della potestà genitoriale, potendo questi ultimi richiedere copia della documentazione sanitaria (per i relativi profili sanzionatori, cfr. art. 26, comma 3, L. n. 977/1967). Tale disposizione, contenuta nel comma 6 dell'art. 8 della L. n. 977/1967, non risulta abrogata e anche a volerla correlare esclusivamente alle visite mediche periodiche, appare corretto ritenere che almeno il giudizio di inidoneità, in sede di visita medica preassuntiva, vada certificato, anche al fine di un'eventuale opposizione.
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