Crediti retributivi e tutele crescenti: la diversa decorrenza del termine prescrizionale

La Redazione
19 Febbraio 2015

Nella Circolare n. 4/2015 gli esperti della Fondazione Studi CdL evidenziano come la nuova forma contrattuale metta in discussione il decennale impianto delineato dalla Corte Costituzionale in materia di decorrenza del termine prescrizionale dei crediti retributivi: decorre in corso di rapporto di lavoro o alla fine dello stesso?

Le tutele crescenti sono nuovamente oggetto di indagine della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.

Nella Circolare n. 4/2015, infatti, gli esperti della Fondazione evidenziano come la nuova forma contrattuale metta in discussione il decennale impianto giurisprudenziale in materia di decorrenza del termine prescrizionale dei crediti retributivi.

Nell'attuale quadro normativo, infatti, l'applicabilità o meno dell'art. 18 L. n. 300/1970 rappresenta il discrimine tra due diversi termini di decorrenza della prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. dei crediti retributivi:

  • in corso di rapporto per i lavoratori impiegati in imprese ove è applicabile l'obbligo di reintegra ex art. 18;
  • alla fine del rapporto di lavoro per le altre categorie di lavoratori.

Tale diverso regime è il risultato di una lettura operata dalla Corte Costituzionale che, negli ultimi decenni, è intervenuta a più riprese sul tema al fine di “proteggere il contraente più debole contro la sua propria debolezza di soggetto interessato alla conservazione del rapporto” (Corte Cost., sent. n. 63/1966) ed al fine di verificare se tale fondamento giuridico fosse ancora valido alla luce dell'evoluzione normativa (es., a seguito dell'introduzione della L. n. 300/1970, Corte Cost., sent. n. 174/1972).

I CdL rilevano che “il contratto a tutele crescenti, pur depotenziando la tutela reale, delinea comunque il diritto alla reintegra per i licenziamenti disciplinari in cui si dimostri l'insussistenza del fatto contestato e per quelli affetti da nullità … d'altro canto, l'esclusione della reintegrazione e lo scarso importo dell'indennizzo predefinito in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, potrebbero portare il lavoratore ad evitare rivendicazioni, temendo la ritorsione del licenziamento”.

Quale soluzione? Gli esperti della Fondazione Studi suggeriscono un regime di decorrenza invertito, dove al crescere delle tutele verrà legata la decorrenza della prescrizione, rilevando, comunque, che la permanenza di una tutela reintegratoria in caso di licenziamento nullo, nel cui novero è riconducibile il licenziamento motivato da ragioni ritorsive, quali quelle inerenti la richiesta di retribuzioni, potrebbe costituire elemento a favore della conservazione della decorrenza della prescrizione durante il rapporto di lavoro.

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