Indebito pensionistico: decadenza e superamento del tetto di reddito

La Redazione
19 Marzo 2015

La decadenza semestrale prevista dall'articolo 42, comma 3, D.L. 269/2003, si applica alle ipotesi in cui venga (in tutto o in parte) rigettata una richiesta relativa a un beneficio pensionistico

La decadenza semestrale prevista dall'articolo 42, comma 3, D.L. 269/2003, si applica alle ipotesi in cui venga (in tutto o in parte) rigettata una richiesta relativa a un beneficio pensionistico, e non in tutte le questioni attinenti alla materia dell'invalidità civile.

Non è computabile il reddito della prima abitazione ai fini del superamento dei limiti previsti per la percezione della prestazione previdenziale.

Gli importi ricevuti a titolo di arretrati devono essere computati nell'anno di competenza, e non di cassa, ai fini del superamento dei limiti reddituali.

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