Indebito pensionistico: decadenza e superamento del tetto di reddito
19 Marzo 2015
La decadenza semestrale prevista dall'articolo 42, comma 3, D.L. 269/2003, si applica alle ipotesi in cui venga (in tutto o in parte) rigettata una richiesta relativa a un beneficio pensionistico, e non in tutte le questioni attinenti alla materia dell'invalidità civile.
Non è computabile il reddito della prima abitazione ai fini del superamento dei limiti previsti per la percezione della prestazione previdenziale.
Gli importi ricevuti a titolo di arretrati devono essere computati nell'anno di competenza, e non di cassa, ai fini del superamento dei limiti reddituali. |