Esonero contributivo e precedente assunzione agevolata

La Redazione
19 Aprile 2016

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha diffuso il Parere n. 2/2016, chiarendo i dubbi sull'esonero contributivo 2016, con particolare riferimento alla condizione per cui il beneficio non deve essere già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha diffuso il Parere n. 2/2016, chiarendo i dubbi sull'esonero contributivo 2016, con particolare riferimento alla condizione per cui il beneficio non deve essere già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.

Dopo aver riportato la posizione dell'INPS, i Consulenti precisano che il nuovo esonero, così come quello previsto nel 2015, “è precluso solo se il datore di lavoro assume il medesimo lavoratore a distanza di tempo, rispettando le altre condizioni di legge, con riferimento al quale però nella precedente assunzione aveva già usufruito di un esonero contributivo (indipendentemente, se riferito al 2015 o al 2016), ovvero ne abbia usufruito presso una società a lui riconducibile anche per interposta persona”.

Pertanto, l'esonero contributivo 2016 può essere legittimamente fruito in caso di assunzione di un lavoratore che già aveva consentito alla fruizione del beneficio, ma ad un diverso datore di lavoro.

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