Autista di ambulanza: quando è rapporto di collaborazione

La Redazione
19 Aprile 2016

La P.A., per lo svolgimento di determinati servizi qualificati e temporanei, può fare ricorso alle tipologie di lavoro cosiddette “flessibili” e alle collaborazioni esterne ex art. 2222 c.c., come previste dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, senza per questo dover aumentare il numero del personale stabilmente in servizio, per prestazioni di elevata professionalità, contraddistinte da una elevata autonomia nel loro svolgimento, tale da caratterizzarle quali prestazioni di lavoro autonomo, ...

La P.A., per lo svolgimento di determinati servizi qualificati e temporanei, può fare ricorso alle tipologie di lavoro cosiddette “flessibili” e alle collaborazioni esterne ex art. 2222 c.c., come previste dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, senza per questo dover aumentare il numero del personale stabilmente in servizio, per prestazioni di elevata professionalità, contraddistinte da una elevata autonomia nel loro svolgimento, tale da caratterizzarle quali prestazioni di lavoro autonomo, e nell'ipotesi in cui la stessa amministrazione non sia in grado di far fronte con le risorse professionali presenti in quel momento al suo interno. (Nella specie, in difetto di prova della natura subordinata del rapporto, secondo la Corte gli autisti di autoambulanza del 118 avevano svolto una attività di collaborazione continuativa e a carattere prevalentemente personale, in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva attività del committente, non riconducibile alla tipologia del lavoro subordinato).

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