Dimissioni per giusta causa
19 Maggio 2015
Che cosa si intende per “dimissioni per giusta causa” e cosa accade in caso di controversia?
Secondo la definizione normativa, per giusta causa si intende “una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto” (art. 2119 c.c.). La giusta causa di recesso è ravvisabile, pertanto, quando si verifichino fatti caratterizzati da una oggettiva gravità tale da incidere irreparabilmente sul vincolo fiduciario tra le parti, non rendendo possibile la continuazione del rapporto neppure in via provvisoria.
La sussistenza di una giusta causa di dimissioni consente al lavoratore di risolvere immediatamente il rapporto senza rispettare il termine di preavviso nel contratto a tempo indeterminato o senza attendere la scadenza del termine nel contratto a tempo determinato. In caso di controversia la sussistenza di una giusta causa di recesso è rimessa alla valutazione del giudice di merito, con decisione che, se congruamente motivata, non è censurabile innanzi alla Corte di Cassazione.
Esemplificando, si è ritenuto che integrino gli estremi di una giusta causa di dimissioni il reiterato mancato pagamento di voci retributive dovute al dipendente, come anche la violazione del diritto del lavoratore al rispetto della sua personalità fisica e morale ovvero la arbitraria modifica da parte del datore di lavoro delle condizioni contrattuali (Cass. 2 febbraio 1998, n. 1021) ovvero anche il demansionamento incidente sul livello professionale raggiunto (Cass. 5 maggio 2004, n. 8589). |