Disciplina del preavviso e durata

La Redazione
29 Maggio 2015

Quali sono le fonti che stabiliscono la durata del preavviso e da quando decorre?

Quali sono le fonti che stabiliscono la durata del preavviso e da quando decorre?

Normalmente la durata del preavviso è disciplinata dalla contrattazione collettiva. In assenza di una specifica previsione contrattuale a riguardo, possono trovare applicazione per gli impiegati i termini di preavviso di cui all'art. 10, R.D.L. n. 1825/1924.

Il periodo di preavviso decorre dalla comunicazione delle dimissioni al datore di lavoro ovvero del licenziamento al lavoratore. I contratti collettivi possono stabilire ulteriori modalità (ad esempio è frequente la clausola che prevede, per gli impiegati, la decorrenza dei termini di preavviso dalla metà o dalla fine di ciascun mese, sulla falsariga di quanto disposto in caso di licenziamento dall'art. 10, R.D.L. n. 1825).

Durante il preavviso le parti rimangono soggette a tutti i diritti ed obblighi che derivano dal contratto di lavoro, che si estinguerà solo allo scadere del termine di preavviso. Tale principio potrà subire deroga, in conseguenza di un diverso accordo intervenuto tra le parti, desumibile anche da comportamenti concludenti (Cass. 29 luglio 1999, n. 8256).

In ragione del permanere di tutti i diritti e le obbligazioni tipiche del rapporto di lavoro, la malattia sopravvenuta del lavoratore sospende il decorso del periodo di preavviso fino al suo rientro in servizio o fino alla scadenza del periodo di comporto contrattualmente stabilito (secondo Cass. 20 giugno 2003, n. 9896, l'effetto sospensivo del preavviso opera anche quando lo stato di malattia venga comunicato dopo l'intimazione del licenziamento qualora ne venga accertata la preesistenza).

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