La produzione in giudizio della lettera di licenziamento priva di firma equivale a sottoscrizione

La Redazione
19 Maggio 2017

La produzione in giudizio di una lettera di licenziamento priva della firma di chi avrebbe dovuto sottoscriverla equivale a sottoscrizione, purché a produrla sia la parte stessa nel giudizio pendente nei confronti del destinatario della lettera di licenziamento.

Così si è espressa la Suprema Corte con sentenza n. 12103/17 depositata il 16 maggio.

Il caso. Soccombente in primo e in secondo grado, la lavoratrice ricorre per cassazione avverso la sentenza che confermava la legittimità del suo licenziamento, deducendo che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto convalidabile o, comunque, ratificabile, la lettera di licenziamento prodotta in giudizio che, a sua parere, doveva considerarsi atto inesistente. L'inesistenza dedotta dalla ricorrente poggia sulla testimonianza della legale rappresentante della società che, interrogata come teste dalla Corte, aveva negato di aver firmato la lettera.

La produzione in giudizio equivale alla sottoscrizione. La Cassazione rileva il costante insegnamento giurisprudenziale secondo cui la produzione in giudizio di una scrittura privata ad substantiam, quale il caso della lettera di licenziamento, priva della firma di chi avrebbe dovuto sottoscriverla, equivale a sottoscrizione solo qualora sia la parte stessa a produrla in giudizio nei confronti del relativo destinatario, ove si tratti di atto recettizio, quale il licenziamento.
In virtù di detto insegnamento, la Suprema Corte afferma il principio di diritto secondo cui «la produzione in giudizio di una lettera di licenziamento priva di sottoscrizione alcuna o munita di sottoscrizione proveniente da persona diversa dalla parte che avrebbe dovuto sottoscriverla equivale a sottoscrizione, purché tale produzione avvenga ad opera della parte stessa nel giudizio pendente nei confronti del destinatario della lettera di licenziamento».
Pertanto, a nulla rileva nella fattispecie che la legale della società abbia negato di aver sottoscritto la lettera. La Corte rigetta così il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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