Nessuna responsabilità oggettiva se il datore è adempiente sulla sicurezza
19 Giugno 2017
Il datore, che abbia messo in atto tutte le misure di sicurezza possibili, nel caso in cui si verifichi comunque un infortunio, è tenuto al risarcimento del danno?
Il datore di lavoro, ex art 2087 c.c., è tenuto a garantire un luogo di lavoro il quale sia, in relazione all'attività lavorativa svolta, privo di rischi, ma non "a rischio zero". Non è inadempiente nel momento in cui abbia predisposto le misure di sicurezza necessarie e si sia curato, ovviamente, anche di controllare che queste venissero effettivamente rispettate dai propri dipendenti. Qualora il lavoratore subisca un infortunio, pur rispettando le precauzioni e utilizzando gli strumenti messi a disposizione e funzionalmente diretti alla salvaguardia della sua persona, non potrà imputarsi alla responsabilità datoriale, in quanto non può richiedersi un annullamento del rischio che sia insito nella lavorazione/attrezzatura. Non può configurarsi un'ipotesi di responsabilità oggettiva. Ciò comporta l'impossibilità di far gravare sulla parte datoriale l'adozione di accorgimenti relativi ad episodi infortunistici non ragionevolmente pensabili. In merito: Cass. n. 4972/2017. |