È inammissibile il reclamo in appello del rito Fornero col quale si censurino fatti diversi da quelli oggetto del primo grado
19 Luglio 2017
Deve ritenersi inammissibile perché non rispondente ai canoni di legge, il reclamo in appello formulato nell'ambito del Rito c.d. Fornero nel quale la società, già risultata soccombente, censuri un fatto diverso da quello oggetto del giudizio di primo grado (nel caso di specie, l'inammissibilità è stata dichiarata per aver la società presentato erroneamente un atto d'appello, poi riqualificato come reclamo Fornero, col quale ha addotto fatti sostanzialmente diversi e nuovi, tentando di riqualificare il licenziamento irrogato come licenziamento per giusta causa e non per giustificato motivo oggettivo, sostenendo l'inesistenza dell'infortunio sul lavoro che aveva portato al licenziamento del lavoratore dopo il suo rifiuto al trasferimento strumentale presso la sede amministrativa di Milano). |