Gli sportivi rientrano nel conteggio per l'articolo 18
19 Agosto 2014
La suprema corte di cassazione con sentenza n. 17374 afferma a conferma della sentenza emessa dalla corte d'appello che non è legittimo il licenziamento per soppressione della posizione aziendale, se i compiti svolti da tale posizione non sono stati eliminati ma solamente suddivisi all'interno dell'organico aziendale senza la ricerca nell'organigramma aziendale di una nuova collocazione al lavoratore licenziato. Nel ricorso la società sportiva contestava il conteggio, ai fini dei requisiti dimensionali per l'applicazione della tutela reale di cui all'articolo 18 della legge 300/1970, dei collaboratori del settore sportivo. La suprema corte rigettando il ricorso motivava, ai sensi della legge n. 91 del 23 marzo 1981, in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, che la prestazione pattuita a titolo oneroso costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, mentre per le altre figure di lavoratori sportivi, quali ad esempio allenatori, direttori tecnici e preparatori atletici, la sussistenza del vincolo di subordinazione deve essere accertata di volta in volta nel caso concreto applicando i criteri forniti dal diritto comune del lavoro. La società inoltre contestava tale conteggio anche alla luce del fatto che, con l'inserimento dei collaboratori del settore sportivo, la tutela reale prevista dall'articolo 18 verrebbe applicata, comunque, a tutte le società sportive del calcio professionistico a prescindere dal numero di dipendenti del settore amministrativo.
La suprema corte rigettando anche questo motivo di ricorso affermava a tal riguardo che ai fini delle intenzioni garantistiche della tutela reale approntate dall'articolo 18 della legge n. 300/1970 legate ai requisiti dimensionali, tali finalità non possono essere eluse o disattese solo per il fatto che nell'impresa militino anche lavoratori destinatari di una disciplina speciale, come quella riguardante gli sportivi professionisti. |