La presenza del solo apprendista “salva” il datore
19 Settembre 2017
La Corte di Cassazione, attraverso la sentenza n. 38172 del 15 marzo 2017, depositata il 1° agosto scorso, ha disposto che, in materia di sicurezza sul lavoro, la responsabilità del datore non è scontata nel caso in cui, durante l'ispezione ASL, i dipendenti risultino assenti ed è presente solo un apprendista, nei cui riguardi gli obblighi formativi ed informativi sono differenti.
La pronuncia è frutto del ricorso di un datore di lavoro condannato dal Tribunale al pagamento di un'ammenda in relazione a plurime violazioni, constatate durante un'ispezione ASL, di disposizioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Il datore ricorreva, quindi, per la cassazione della sentenza, adducendo come motivo principale l'assenza, al momento del sopralluogo ispettivo, di tutti i dipendenti della propria azienda e l'irrilevanza della sola presenza di un apprendista, nei cui confronti gli obblighi formativi ed informativi, in materia di sicurezza sul lavoro, sono diversi. La Suprema Corte ha osservato la correttezza delle ragioni del ricorrente, sottolineando che l'affermazione della responsabilità datoriale sia stata compiuta all'esito di un percorso logico incoerente, non essendo stata considerata, seppur appurata, l'assenza di dipendenti al lavoro e ritenuta, di contro, rilevante la presenza di un apprendista. Cassando con rinvio, il giudice del merito deve riesaminare il caso sulla base degli elementi di fatto a disposizione, essendone stata affermata la sussistenza sulla base di elementi di segno contrario (assenza di dipendenti) e non conferenti rispetto alle violazioni contestate (la presenza di un apprendista).
Per questi motivi, la Cassazione ha annullato la sentenza di merito, con rinvio al Tribunale per nuovo esame. |