Fine della “mobilità”: quali conseguenze per le aziende e i lavoratori?
Amedeo Tea
22 Dicembre 2016
Il comma 71 dell'art. 2, L. 92/2012 (Legge Fornero) stabilisce l'abrogazione dell'istituto della mobilità a decorrere dal 1 gennaio 2017 consacrando, allo stesso tempo, la NASPI quale ammortizzatore sociale universale in caso di perdita del posto di lavoro. In ordine alle significative conseguenze, in termini di riflessi (non soltanto) in capo alle aziende, nonché al futuro scenario che si prospetta, si rende opportuna una valutazione finalizzata a chiarire i rilevanti impatti operativi nella gestione del personale (anche) a seguito della cessazione dei diversi incentivi all'occupazione legati all'istituto in parola.
Introduzione
Come noto, il riassetto (del sistema) degli ammortizzatori sociali varato con la riforma Fornero (Legge n. 92/2012) poggiava su due fondamenti basilari: il primo finalizzato alla tutela contro la disoccupazione parziale ovvero la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e l'altro volto alla tutela della disoccupazione totale.
Il primo è caratterizzato dal permanere del sistema della cassa integrazione ordinaria e straordinaria accanto al quale viene istituito il sistema dei Fondi bilaterali di solidarietà, al fine di tutelare quei settori privi di tale copertura.
Il secondo fondamento coincide con l'ultimo tassello che, a decorrere dal 1 gennaio 2017, conclude l'iter procedurale di passaggio al regime della NASPI che, pertanto, diviene l'unica prestazione di disoccupazione prevista per tutti i settori e per tutti i lavoratori dipendenti.
Infine, va altresì evidenziato che il nuovo sostegno al reddito, in caso di disoccupazione totale, è destinato a sostituire l'indennità di mobilità, l'indennità di disoccupazione non agricola ordinaria con requisiti normali e ridotti e l'indennità di disoccupazione speciale edile.
Permane, invece, inalterato il sistema dell'indennità di disoccupazione agricola.
Le disposizioni abrogate dall'1 gennaio 2017
Per comprendere l'impatto derivante dalla scomparsa dell'istituto della mobilità è doveroso riepilogare dettagliatamente le disposizioni abrogatedal 1 gennaio 2017:
l'art. 5, commi 4, 5 e 6, L. n. 223/1991 relativi al versamento della tassa di ingresso alla mobilità;
gli artt. da 6 a 9, L. n. 223/1991 riguardanti l'istituzione e la gestione della lista di mobilità, la concessione al lavoratore dell'indennità di mobilità e le agevolazioni contributive per l'assunzione a tempo determinato dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità;
l'art. 11, comma 2, L. n. 223/1991, che disciplina la concessione di un'indennità di disoccupazione speciale edile;
l'art. 16, commi da 1 a 3, L. n. 223/1991 che stabilisce i requisiti per la concessione dell'indennità di mobilità e il versamento del contributo ordinario di finanziamento da parte dei datori di lavoro;
l'art. 25, comma 9, L. n. 223/1991 relativo alla concessione di agevolazioni contributive per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.
È evidente che l'articolazione normativa sopra esposta impone un'accurata riflessione tanto da parte delle imprese, chiaramente interessate alle assunzioni agevolate, quanto ai lavoratori destinatari delle prestazioni concedibili.
Peraltro, il panorama che si presenta all'orizzonte non può certamente prescindere da eventuali “scelte aziendali” in quest'ultimo periodo dell'anno, che potrebbero risultare determinanti in relazioni alle ripercussioni derivanti dall'abrogazione dell'istituto della mobilità.
Il regime transitorio fino al 31 dicembre 2016
Acquisito che dal 1 gennaio 2017 l'unica prestazione di disoccupazione è la NASPI, è opportuno considerare i due casi che potrebbero prospettarsi in capo alle aziende “alle prese” con una procedura di mobilità.
Invero, atteso che dal 1 gennaio 2017 la lista di mobilitàè abrogata e considerato che l'iscrizione decorre dal giorno successivo al licenziamento potrebbero aversi i seguenti due casi:
la procedura di mobilità si conclude entro il 30 dicembre 2016 (ultima data utile): il lavoratore viene iscritto il 31 dicembre 2016 e può pertanto beneficiare dell'indennità di mobilità;
la procedura di mobilità si conclude entro il 31 dicembre 2016 ed iscrizione (teorica ma non possibile) dal 1 gennaio 2017. Tuttavia la lista, essendo abrogata, non permette la concessione dell'indennità di mobilità ma solamente la NASPI.
In sintesi e schematizzando quanto ipotizzato:
Termine periodo transitorio: 31/12/2016
Concessione indennità di mobilità
Concessione
NASPI
La procedura di mobilità termina il 30/12/2016.
Il lavoratore si iscrive il 31/12/2016
si
La procedura di mobilità termina il 31/12/2016
La lista di mobilità è abrogata e il lavoratore non si iscrive più
no
si
Gli effetti dell'abrogazione della mobilità
L'abrogazione delle norme anzi ricordate comporta il venir meno del contributo ordinario e della tassa di ingresso.
Come risaputo, infatti, i datori di lavoro erano soggetti, da una parte, al contributo ordinario pari allo 0,30 % della retribuzioni imponibile da versare mensilmente e, dall'altra parte, ad un contributo (eventuale) per le imprese che effettivamente accedono alla procedura di mobilità.
Sicché, dal 1 gennaio 2017, il contributo di ingresso viene sostituito dal ticket di licenziamento che prevede, per ogni lavoratore licenziato, il versamento da parte del datore di lavoro di una somma pari al 41% del massimale NASPI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni.
Per il 2016, ricordiamo che tale somma ammonta, per ogni anno di lavoro effettuato ad € 489.95 fino ad un massimo di 3 anni (€ 1.469,85).
I riflessi sugli incentivi all'occupazione
Preliminarmente bisogna osservare che, pur in attesa di un auspicabile intervento chiarificatore dell'INPS in argomento, si possa (ma oggigiorno il condizionale è d'obbligo) ritenere che per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2016, le agevolazioni possano permanere fino a naturale scadenza prevista.
Per converso, dal 1 gennaio 2017, vengono meno le seguenti assunzioni agevolate:
assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. L'agevolazione in questione prevede, per il datore di lavoro, il beneficio del versamento della contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti per un periodo di 18 mesi, mentre l'aliquota a carico dei lavoratori rimane intera (pari alla misura prevista per i lavoratori non agevolati). Nel caso in cui il lavoratore abbia diritto anche all'indennità di mobilità, al datore di lavoro viene concesso un ulteriore contributo parti al 50% dell'indennità di mobilità per il periodo residuo non fruito dal lavoratore;
assunzioni a tempo determinato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. Fermo restando la contribuzione intera a carico dei lavoratori, per i datori di lavoro che assumono entro il 31 dicembre lavoratori a tempo determinato, l'aliquota contributiva applicabile è pari a quella prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi oppure, se inferiore, del periodo di durata del contratto a termine. Attualmente si prevede pure che, nel caso di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, il datore di lavoro possa beneficiare di un ulteriore periodo di riduzione di 12 mesi. Anche in questo caso, se il lavoratore ha diritto all'indennità di mobilità, al datore di lavoro viene concesso un ulteriore contributo economico pari al 50% dell'indennità di mobilità per il periodo residuo non fruito dal lavoratore. Da considerare con estrema attenzione l'ipotesi seguente: se la trasformazione avviene entro il 31 dicembre 2016, il datore di lavoro può beneficiare dell'agevolazione anche nel 2017, mentre se la trasformazione del rapporto di lavoro agevolato stipulato nel 2016 avviene nel corso del 2017, il datore di lavoro non godrà di nessun beneficio prima ricordato;
assunzioni (in apprendistato) di lavoratori percettori di indennità di mobilità. Fino al 31 dicembre 2016 possono essere assunti, senza un limite legato all'età, i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e percettori della relativa indennità con contratto di apprendistato finalizzato alla loro qualificazione (o riqualificazione) professionale. Ricordiamo che mentre la contribuzione a carico del datore di lavoro è parti al 10% per la durata dei 18 mesi dalla data di assunzione, quella a carico dei lavoratori è quella prevista dagli artt. 25, comma 9 e 8, comma 4, L. n. 223/1991 e non il regime contributivo agevolato previsto per gli apprendisti. Ai datori di lavoro potrà sempre applicarsi, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta all'apprendista, il beneficio del contributo mensile del 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore assunto.
Conclusioni
Varrebbe la pena di chiedersi, in chiusura, se ed in quale misura, il contesto economico in cui l'abrogazione si colloca possa amplificare gli effetti derivantidalla fine della mobilità.
Il riferimento è, in primis, al settore dell'edilizia che, già pesantemente colpito dalla crisi economica in atto, potrebbe risentire (rispetto ad altri settori) in maniera significativa del venir meno delle correnti prestazioni di disoccupazione.
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