Trasformazione del rapporto da full-time a part-time

26 Febbraio 2015

Si chiede se la trasformazione di un rapporto di lavoro da full-time a part-time possa essere oggetto di determinazione unilaterale del datore di lavoro e se il rifiuto del lavoratore possa avere come conseguenza il suo legittimo licenziamento.

Si chiede se la trasformazione di un rapporto di lavoro da full-time a part-time possa essere oggetto di determinazione unilaterale del datore di lavoro e se il rifiuto del lavoratore possa avere come conseguenza il suo legittimo licenziamento.

La trasformazione a tempo parziale di un rapporto di lavoro a tempo pieno è ammessa solo se l'accordo tra le parti viene stipulato per iscritto. Dal 1° gennaio 2012 non è più necessaria la convalida della Direzione provinciale competente per territorio (L. n. 183/2011, art. 22, comma 4, che ha modificato l'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 61/2000).

La Cassazione ha ribadito che la trasformazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno in rapporto a tempo parziale non può avvenire a seguito di determinazione unilaterale del datore di lavoro, ma necessita in ogni caso del consenso scritto del lavoratore, il cui rifiuto non costituisce giustificato motivo di licenziamento (Cass. 17 luglio 2006, n. 16169).

Nell'ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro, la riduzione della quantità (cioè dell'orario) del lavoro prestato determina una proporzionale riduzione della retribuzione complessiva in tutte le sue componenti, compresi gli scatti di anzianità (Cass. 28 dicembre 1999, n. 14633).

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