Retribuzione e reintegra "formale" del lavoratore

La Redazione
20 Febbraio 2017

Reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, va inteso nel senso di "restituire in integro" la relazione del lavoratore col "posto di lavoro", in ogni suo profilo, anche non retributivo, in quanto il lavoro non è solo un mezzo di sostentamento economico, bensì anche una forma di accrescimento ...

Reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, va inteso nel senso di "restituire in integro" la relazione del lavoratore col "posto di lavoro", in ogni suo profilo, anche non retributivo, in quanto il lavoro non è solo un mezzo di sostentamento economico, bensì anche una forma di accrescimento della professionalità e di affermazione dell'identità, personale e sociale, tutelata dagli artt. 1, 2 e 4 Cost. (Nella specie, il Tribunale ha inoltre chiarito che il rifiuto del lavoratore di recarsi nella nuova sede, comportante peraltro un radicale mutamento della sede lavorativa e delle sue abitudini di vita, costituiva una giustificata e legittima reazione ad un comportamento inadempiente del datore di lavoro).


In tema di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro, laddove contesti la richiesta risarcitoria del lavoratore, deve provare - pur con l'ausilio di presunzioni semplici - l'"aliunde perceptum" o l'"aliunde percipiendum", a nulla rilevando la difficoltà di tale tipo di prova o la mancata collaborazione del dipendente estromesso dall'azienda; va escluso, difatti, che il lavoratore abbia l'onere di farsi carico di provare una circostanza, quale la nuova assunzione a seguito del licenziamento, riduttiva del danno patito.

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